L’ambito di applicazione dell’art. 170 del codice civile – che vieta l’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi (per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) – è esteso anche all’iscrizione ipotecaria secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la quale, in una recentissima sentenza, ha ribadito il principio affermando che l’iscrizione ipotecaria deve essere ricondotta nel novero degli atti ricompresi nell’ambito di applicazione della norma in parola.