A norma dell'art. 615 comma 1, cpc l'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc; per le cause di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3; secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato; nella specie l'atto impugnato è stato notificato alla residenza dell'opponente.