E' inammissibile il ricorso per revocazione che censuri l'errato apprezzamento di un motivo di ricorso. Un motivo di ricorso non è suscettibile di essere considerato un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", insuscettibile di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis cpc