L'errore scusabile in materia processuale
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Ordinanza del 02.07.2010, n. 15811
Avv. Alessandra Giurgola
di Lecce, LE, Italia
Letto 2467 volte dal 15/12/2010
Secondo la su citata sentenza, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overrullng; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili".
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 28 articoli dell'avvocato
Alessandra Giurgola
-
Il deposito degli atti nel ricorso in Cassazione
Letto 1291 volte dal 22/11/2011
-
In caso di notifica a più parti, gli effetti decorrono dalla notifica alla prima parte
Letto 13174 volte dal 21/06/2011
-
Decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza
Letto 2808 volte dal 20/06/2011
-
Efficacia del giudicato penale nel giudizio civile
Letto 3560 volte dal 16/05/2011
-
. Ai fini dell’abuso della dipendenza economica è competente il foro del contratto
Letto 1231 volte dal 15/12/2011