Pur essendo possibile individuare standards di durata media ragionevole per ogni fase del processo, agli effetti dell'apprezzamento in ordine alla violazione dell'art. 6. par. 1, della CEDU occorre avere riguardo all'intero svolgimento del giudizio, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23506). La natura previdenziale della causa non è sufficiente a giustificare l'applicazione di un termine ridotto di durata, in quanto la disciplina del processo del lavoro, applicabile a tali controversie, non comporta forme di organizzazione diverse, tali da differenziarne il corso in relazione all'oggetto del giudizio, e non impone quindi di fare riferimento a parametri diversi dagli standards comuni elaborati dalla Corte EDU e recepiti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 2009, n. 23047; 24 settembre 2009, n. 20546).