La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata im merito alla fondatezza della eccezione di nullità della sentenza di I° grado formulata dalla Srl resistente, ed appellante, secondo la quale la nullità de qua sarebbe stata supportata dal fatto che il primo giudice non ha disposto l'interruzione del giudizio a causa della dichiarazione di messa in liquidazione volontaria della società medesima. La sentenza della Corte è interessante anche a fronte della scarsa giurisprudenza sul tema specifico.- La Corte d'Appello di Messina ha stabilito che "occorre disattendere l'eccezione preliminare di nullità della sentenza". Infatti, prosegue la Corte, "la semplice circostanza che la società sia stata messa in liquidazione volontaria non esclude che continuino a rappresentarla coloro che erano a ciò designati anteriormente allo scioglimento; peraltro, la società non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase della liquidazione, un ente diverso da quello originario. Pertanto la procura alle liti conferita dagli anteriori rappresentanti o amministratori conserva la sua efficacia. Sino a quando le parti non giungono all'estinzione dell'ente sociale attarverso una divisione consensuale la società continua ad esistere con la stessa individualità, organizzazione e struttura: sino a tale momento persiste dunque la legittimazione della società nei rapporti di dare e avere con i terzi".-