Interpretazione della domanda: poteri del Giudicante
Tribunale di Bologna, Sez. II, 14.2.2011
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1900 volte dal 18/06/2011
Nella interpretazione della domanda giudiziale, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., il giudice deve ricostruire la volontà della parte andando a ricercare, anche al di là della formulazione letterale della stessa, la reale sostanza del petitum indagando come essa è stata dalle parti intesa. Fondamentale, a tale riguardo, è anche la ricerca svolta sulla base della buona fede delle parti stesse.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Agisce il Notaio Se.Pa., con atto notificato il 10.11.2004, esponendo di essere da anni cliente della società di brokeraggio C. di Gi.Ci. e C. sas, cui aveva conferito mandato sia per la scelta delle polizze che per la denuncia e la gestione dei sinistri, che riceveva dal Notaio, per trasmetterle poi alla assicurazione di volta in volta competente per l'apertura del sinistro.
Il 2 aprile 1998 il Notaio aveva ricevuto una raccomandata con cui l'avv. Gi.Sp. denunciava pretese responsabilità professionali conseguenti ad un rogito stipulato dal Notaio nel 1987 acquirenti i coniugi Zu.-Al., e aveva prontamente girato la denuncia alla C. sas; quindi il Notaio era stato convenuto in un giudizio svoltosi in primo e secondo grado, e delle diverse fasi del giudizio aveva puntualmente tenuto informato il broker.
Nel dicembre del 2003, a seguito di quantificazione del danno e condanna, pronunciata a suo carico in sede di appello, il Notaio pagava di tasca propria, e solo allora, chiedendo il rimborso di quanto pagato, veniva informato del fatto che il broker aveva tardivamente svolto le richieste alla assicurazione, incontrando quindi una eccezione di prescrizione. L'attore deduceva che la condotta del broker era doppiamente censurabile, sia per la negligenza con cui aveva procurato la prescrizione, sia perché aveva tenuto nascosta la cosa, per molti anni; concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la società broker, sostenendo di avere esattamente adempiuto, inoltrando tempestivamente le denuncie di sinistro che pervenivano dal Notaio, e di non essere responsabile della mancata copertura assicurativa, che conseguiva, ex art. 18 delle condizioni generali di polizza, dalla preesistenza del sinistro, rispetto alla stipula della assicurazione; chiedeva comunque la chiamata in causa della propria assicurazione.
Si costituiva il Ll., sostenendo che:
1) la copertura non operava, perché quando l'attore, in data 14.6.1992, aveva stipulato la polizza, aveva già ricevuto una lettera, dal legale dei danneggiati, in data 13.6.1991, ed alla lettera aveva anche risposto, il successivo 6 luglio, cosicché era dimostrato che aveva piena conoscenza della controversia, il che rendeva inoperante la polizza, a tenore dell'art. 18 delle condizioni generali. In via subordinata invocava il disposto dell'art. 1892 c.c., per avere l'assicurato reso dichiarazioni non veritiere.
2) Era anche intervenuta la prescrizione del diritto alla copertura, per decorso dell'anno, dalla richiesta di danni inoltrata al professionista, (che comunque doveva situarsi al più tardi in data 2.4.1998) alla denuncia alla compagnia, effettuata nel giugno del 1999.
3) La polizza comunque non operava, per violazione del patto di gestione della lite contenuto all'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
Comunque invocava la limitazione della copertura, e la franchigia.
Chiamata in causa, quale terza assicuratrice della convenuta C. sas, la Mi.As. aderiva alle difese della chiamante, escludendone in primis la responsabilità, e contestava comunque la operatività della copertura, deducendo che la assicurazione, decorrente dal 31.12.2003, era stata stipulata successivamente al sinistro, già noto all'assicurata C. sas; eccepiva anche la intervenuta decadenza in cui era incorso l'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle CGA.
La causa, dopo un compiuto scambio di memorie e repliche, anche istruttorie, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 10.6.2010, dopo il deposito delle memorie conclusive.
1) La domanda proposta dall'attore nei confronti dei Ll. non può essere accolta, perché la eccezione di prescrizione svolta ex art. 2952 c.c. è certamente fondata.
Il rapporto assicurativo è sorto a seguito della stipulazione della polizza prodotta come doc. 1 dalla difesa dei Ll., avente decorrenza 14.6.1992, integrata dalle condizioni generali prodotte come doc. 2; risulta dai documenti in atti (vedi in particolare doc. 2 e doc. 16 attore) che il Notaio ebbe conoscenza della sentenza sfavorevole ai suoi clienti, pronunciata nella causa promossa tra questi ed il condominio, e del profilarsi di una richiesta risarcitoria, a seguito di una lettera raccomandata del 2.4.1998, con cui l'avvocato dei signori Zu.Al. gli comunicava la soccombenza dei suoi clienti, deducendo che la decisione aveva evidenziato una responsabilità del professionista, ed invitandolo espressamente a risarcire i danni, personalmente, o a mezzo di copertura assicurativa; una compiuta denuncia del sinistro alla assicurazione venne peraltro inoltrata solo il 9 giugno 1999, oltre il termine di un anno previsto dall'art. 2952 c.c.
La difesa della C. sas sostiene che la lettera dell'avvocato Sp., contenendo una richiesta generica, per somma indeterminata, non configura una "richiesta" idonea a determinare la decorrenza del termine annuale di prescrizione del diritto alla copertura assicurativa, ex art. 2952 c.c., che presupporrebbe un credito certo e determinato. Si tratta di tesi non condivisibile, dal momento che il comma successivo della citata norma riguarda, assai evidentemente, proprio il caso di una semplice richiesta, per somma indeterminata, e prevede in questo caso che il corso della prescrizione "rimane sospeso finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile.....
La difesa dei Ll. deduce anche che in forza dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, la copertura non opera, perché già nel 1991 il Notaio aveva avuto richieste di risarcimento, o comunque aveva elementi per supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento: si tratta di tesi infondata: lo scambio di missive del 1991, tra il legale dei signori Zu. ed il Notaio, attiene, come si rileva dalla lettera doc. 3 dalla difesa dei Ll., alla controversia in essere circa la titolarità del terrazzo-stenditoio, tra i signori Zu. ed il condominio, ed investe il Notaio rogante solo di una richiesta "di collaborazione onde provare per tabulas il buon diritto dei miei assistiti, ricorrendo se del caso ad una dichiarazione autentica del venditore, ovvero quant'altro lei saprà suggerire" senza alcun, neppure velato, addebito. Questo convincimento trova conferma, perché null'altro segue, nei confronti del Notaio rogante, fino al 1998, quando i signori Zu., viste respinte le loro ragioni nei confronti del condominio, e vista la motivazione della sentenza, (così infatti la missiva dell'avv. Sp.) hanno ritenuto, in forza di questa, che il rogito non valesse come titolo per il trasferimento della proprietà dello stenditoio. Certamente quindi non vi era stata in precedenza richiesta di risarcimento, e non si applica la previsione della prima parte dell'art. 18; ad avviso del giudice non si applica neppure la seconda parte dell'art. 18, atteso che la sola circostanza che fosse sorta controversia tra gli acquirenti ed il condominio circa la estensione dei rispettivi diritti non richiama immediatamente, in difetto di elementi specifici, che nel caso di specie non erano stati addotti nella lettera dell'avv. Sp., la responsabilità del Notaio. A conferma di questo, si rileva che solo nel giudizio la assicurazione ha sollevato questa contestazione.
Infine, la eccezione relativa alla violazione del patto di gestione della lite non pare fondata: il tenore delle clausole contrattuali non autorizza il convincimento che la eventuale violazione del patto comporti inoperatività della garanzia, inoltre e soprattutto quando la compagnia assicuratrice è stata informata del sinistro, nel giugno del 1999, ha anche saputo che il Notaio assicurato aveva nominato l'avvocato Au., di cui era stato indicato, nella denuncia, il numero telefonico: è evidente, in difetto di qualsiasi indizio di attività, da parte della compagnia, che è stata questa a scegliere di estraniarsi dalla vicenda contenziosa, verosimilmente in ragione della compiuta prescrizione già riscontrata.
D'altro canto, ed infine sul punto, la compagnia proprio in ragione del contratto, con cui si è obbligata ad assicurare per la responsabilità civile il dottor Pa., ha acquisito una posizione dipendente, rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, cosicché essa fa stato, per quanto attiene alla sussistenza del presupposto che origina il diritto alla copertura, spiegando nei suoi confronti una efficacia riflessa, conseguente alla formazione del giudicato nei confronti dell'assicurato (Cass. 10017 del 2005 22881 del 2007).
2) E' fondata la domanda di carattere risarcitorio che l'attore ha proposto nei confronti del Broker, di cui si riscontra una colpevole negligenza nella esecuzione del contratto, negligenza all'origine della prescrizione dei diritti dell'assicurato:
- risulta per tabulas che nell'aprile del 1998 il Notaio ha notiziato delle richieste risarcitorie ricevute il broker, seppure fornendo in un primo tempo la propria risposta all'avvocato Sp., piuttosto che, come sarebbe stato più lineare, la lettera da questi ricevuta;
- il Broker, che come riconosce la stessa sua difesa, gestiva le polizze del Notaio quanto meno dalla fine del 1991, evidentemente non aveva esatta cognizione del contenuto e della operatività della polizza stipulata nel 1992 con i Ll., che ex art. 18 delle condizioni generali, "vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della assicurazione", e quindi indipendentemente dalla data in cui si è verificato il sinistro;
- per questo il broker (vedi doc. 6 della difesa C.), invita il cliente a effettuare ricerche per le polizze anteriori al 1988, quindi lascia trascorrere mesi, per inoltrare infine richieste alla precedente compagnia, la Ra., che risponde negativamente, circa le copertura del sinistro. Ancora trascorrono mesi, e finalmente nel giugno del 1999, a fronte di una comunicazione ricevuta dall'avv. Au., il broker si convince che esiste una polizza con i Ll., e che questa copre il sinistro, ancorché anteriore.
Ora, è pacifico tra le parti il rapporto di consulenza assicurativa, esteso sia alla scelta delle assicurazioni, per coprire al meglio i diversi rischi, sia alla successiva gestione delle pratiche, e dei sinistri.
E' ovvio che C. sas era tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza dell'operatore professionale, con una competenza specifica, e quindi doveva in primo luogo avere chiaro il quadro dei contratti assicurativi in essere e la relativa sfera di operatività; che il cliente fosse, in ipotesi, disordinato e distratto, e quindi non avesse saputo immediatamente fornire alla società il riferimento contrattuale esatto non vale ad escludere la colpevole negligenza del consulente, il cui incarico consiste proprio nel fornire al cliente una assistenza continuativa, che realizzi risparmi sui costi delle polizze, e sugli oneri di gestione delle stesse, sopperendo alle eventuali carenze organizzative del cliente. Tra l'altro, è riconosciuto in atti che il rapporto tra le parti si era già protratto, per lunghi anni, con una approfondita e reciproca conoscenza, anche se prima del 1991 in forme diverse.
Poiché il danno è conseguenza immediata e diretta della prescrizione, non ravvisandosi (per quanto sopra detto al punto 1) ulteriori ragioni per escludere la operatività della copertura, la società di broker è responsabile del danno, e deve essere condannata al risarcimento in favore del cliente in misura pari alla mancato intervento della assicurazione, e quindi con una franchigia nella somma massima di Lire 5.000.000 (il danno da esborso è stato di Euro 66.665,08, come risulta dal documento - peraltro scarsamente leggibile - versato in atti dalla difesa attrice, e soprattutto dalla mancata contestazione del dato; la assicurazione copre ex art. 5 del contratto, il 90% del danno, restando a carico dell'assicurato il restante 10%, che peraltro non può superare il limite di cinque milioni di vecchie lire).
3) Quanto alla domanda svolta dalla società di broker nei confronti della propria assicurazione, si osserva che è senz'altro da superare la eccezione fondata sull'art. 7 delle condizioni particolari, che definisce l'oggetto della copertura, escludendone le richieste risarcitorie ed i fatti suscettibili di generare responsabilità, già noti all'inizio del periodo di assicurazione in corso.
Contrariamente a quanto assume la difesa della Mi.As., infatti, il contratto di assicurazione stipulato non ha durata annuale, ma pluriennale, ed i "certificati" annuali - non contratti annuali - si sono susseguiti senza soluzione di continuità, dal 1997 al 2003, attuando una convenzione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata (certificato di assicurazione relativo al 2003, con allegata convenzione, polizza, condizioni particolari e condizioni generali), integrata con i documenti prodotti dalla difesa della convenuta C. sas (certificati di assicurazione per gli anni 1997-2002). Ne consegue che, a prescindere da ogni altra considerazione, il broker quando ha concluso il contratto non era affatto consapevole dell'errore professionale, intervenuto assai più tardi.
Per quanto attiene l'altra eccezione, di decadenza, fondata sull'art. 8 delle condizioni particolari, si rileva che in comparsa di costituzione la difesa della Mi.As. aveva scritto "si eccepisce altresì la intervenuta decadenza, in cui è incorso l'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle CGA".
Ora, è evidentemente frutto di errore materiale l'iniziale riferimento alle CGA, in entrambe le eccezioni sollevate dalla terza chiamata, atteso che gli artt. 7 e 8 della condizioni generali attengono ad argomenti del tutto estranei alla materia del contendere, mentre la esplicazione che la difesa della Mi. fa della prima eccezione, fondata sull'art. 7, la riconduce chiaramente all'art. 7 delle condizioni particolari allegate al contratto, e la decadenza è trattata al successivo art. 8.
Il giudice, nella attività interpretativa, deve farsi carico di correggere l'errore evidente, atteso che nella ricostruzione della domanda è tenuto a considerare la volontà della parte espressa non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dall'intero complesso dell'atto che le contiene, facendo applicazione dei criteri interpretativi dettati per i contratti, agli artt. 1362 e 1363 c.c., e quindi considerando la sostanza della pretesa, secondo buona fede, così come è stata percepita dalle parti nel corso del giudizio, (vedi in tale senso la giurisprudenza unanime, tra cui Cass. 5442 del 2006, 15802 del 2005).
Né può ritenersi che nel caso di specie il mero richiamo alla norma contrattuale, senza una esplicitazione dei fatti che hanno dato luogo alla decadenza, integri una ragione di nullità o indeterminatezza della eccezione, ed abbia impedito la difesa a controparte.
L'art. 8 delle condizioni particolari prevede invero, assai semplicemente, che a pena di decadenza l'assicurato è tenuto "entro i cinque giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza,
- a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta di risarcimento presentatagli,
- a dare notifica alla Compagnia per iscritto:
di ogni comunicazione o diffida da lui ricevuta, in cui il terzo esprima l'intenzione di attribuire all'assicurato una responsabilità civile professionale;
di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare danni a terzi a titolo di responsabilità";
il richiamo all'articolo vale quindi a manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge alla inerzia dell'assicurato, e al decorso di un certo termine, in presenza dei presupposti, e la eccezione pare formulata in modo tale da consentirne a controparte una adeguata comprensione, in fatto e in diritto.
La clausola non è stata unilateralmente predisposta, ma è il frutto di una convenzione, cosicché è valida, indipendentemente da una doppia sottoscrizione; tra l'altro entrambe le parti del contratto aderente alla convenzione sono professionisti, il che esclude la applicazione della più benevola disciplina dettata a tutela del consumatore.
Entrando nel merito della eccezione si rileva che la C. sas ha inviato la propria denuncia cautelativa alla Nu.MA. in data 22 aprile 2004 (doc. 17 della difesa Ci. sas); il Notaio Pa. ha inviato raccomandata con richiesta di risarcimento del danno allo Studio C. solo il successivo agosto, cosicché certamente non vi è decadenza, per il primo punto dell'art. 8.
Verificando se sia stato in precedenza rappresentato al broker, qualche "fatto o circostanza suscettibile di causare danni a terzi a titolo di responsabilità", che questi avesse l'onere di comunicare tempestivamente, si rileva che Ll.Ad. ha respinto il sinistro, per prescrizione, con la lettera prodotta dalla difesa attrice come doc. 19, datata 3 febbraio 2004; con questa lettera si è evidenziato il ritardo nella precedente denuncia da parte del broker e risulta configurato, per la prima volta con la chiarezza necessaria per rendere certamente avvertito il broker, ed innescare quindi la operatività della severa e ristretta previsione decadenziale, un ".....fatto o circostanza suscettibile di causare danni a terzi a titolo di responsabilità. La severità del termine, di soli cinque giorni, unitamemente alla previsione contenuta all'art. 2965 c.c., che commina la nullità ove i termini decadenziali siano così ristretti da pregiudicare l'esercizio del diritto, impongono all'interprete di valutare con attenzione selettiva i fatti rilevanti, ed escludono che nella precedente vicenda oggi all'esame ne fossero già emersi.
Di questa lettera non è documentato in atti il ricevimento, da parte del broker assicurativo, né direttamente - ossia tramite un avviso di ricevimento - né indirettamente, ossia tramite una ammissione che venga fatta della sua conoscenza, da parte del broker, prima del fax prodotto come doc. 20 dalla difesa attrice da cui risulta che la C. era al corrente della cosa, appunto il 20 aprile.
Quindi la eccezione di decadenza non è fondata, atteso che non è provata una decorrenza anteriore del termine decadenziale, e per quanto consta in atti la denuncia è tempestiva; la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della compagnia è quindi fondata, e deve essere accolta.
4) Le somme per cui vi è condanna costituiscono un debito risarcitorio, di valore, e solo con la liquidazione operata con la presente pronuncia divengono obbligazione di valuta, cosicché deve tenersi conto del danno da svalutazione, sino alla pronuncia, mentre dalla pronuncia sono dovuti solo gli interessi legali .
Le spese seguono la soccombenza: le spese sostenute dall'attore vengono poste per la metà a carico della convenuta C. sas di Gi.Ci. e C.; le spese di questa vengono poste a carico della Mi.As. spa; le spese della Ll.Ad. spa vengono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara prescritto il diritto dell'attore alla copertura assicurativa nei confronti della convenuta Ll.Ad. spa,
- accerta e dichiara la responsabilità della C. sas di Gi.Ci. e C., per negligenza concretatasi nella tardività della denuncia del sinistro di cui è causa, e la condanna conseguentemente a rimborsare al dott. Se.Pa. l'importo di Euro 64.082,80 (pari ad Euro 66.665,08 detratta la franchigia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali , da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dell'esborso fino alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali , per il periodo successivo, fino al saldo;
- condanna la Mi.As. spa, quale assicuratore della responsabilità civile, a rifondere alla C. sas le somme per cui vi è condanna, come sopra determinate, oltre alle somme che la convenuta C. sas verserà all'attore a titolo di rifusione delle spese della lite;
- condanna l'attore a rifondere le spese, alla Ll.Ad. spa, che liquida in Euro 4.500,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna la C. sas a rifondere all'attore la metà delle spese della lite, che liquida, a parziale compensazione già operata, in Euro 4.000,00 per diritti ed onorari, oltre Euro 157,85 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna la Mi.As. spa a rifondere alla C. sas le spese della lite, che liquida in Euro 5.228,00 per diritti ed onorari, oltre Euro 5,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna, l'11 febbraio 2011.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2011.
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