Se la determinazione dell’esatto ammontare del credito per prestazioni di patrocinio legale viene rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi unicamente dalla domanda giudiziale: questo rappresenta il dies a quo dal quale decorrono gli interessi legali, e non quindi dalla notifica della parcella al cliente. Questo il dictum della Corte di Cassazione espresso con la sentenza 10 ottobre 2011, n. 20806.Gli ermellini affermano che, nonostante non venga richiesta espressamente la liquidità del credito dall’istituto della messa in mora, perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una “sufficiente certezza” del suo importo.