Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 4 giugno 2010 n. 13658 Il rifiuto del creditore dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria con mezzi “altri” dalla moneta e specificamente utilizzante l’assegno bancario quale strumento di pagamento, in tanto può considerarsi legittimo alla luce dei principi di correttezza e buona fede in quanto sia sorretto da giustificato motivo che il creditore stesso è a sua volta tenuto ad allegare e, occorrendo, a provare. Edita in Giurisprudenza italiana, n. 11/2010 p. 2337