il mancato accertamento non determina l'improponibilità della domanda
Trib. Torino, 29/10/2012 ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) Azione del danneggiato in genere Il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali l'assicuratore deve formulare l'offerta). Ne consegue che, in tal caso, la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145 cit.. FONTI Danno e Resp., 2013, 1, 71 La domanda non risutererebbe improcedibile. Trib. Trieste, 18/06/2010 Cl.Co. c. Z.I.C. S.A. e altri ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) Azione del danneggiato condizioni per l'esercizio dell'azione Il disposto di cui all'art. 145 del Codice delle Assicurazioni richiede, per la proponibilità dell'azione risarcitoria, il decorso di uno spatium deliberandi, in caso di danni alla persona, di 90 giorni dalla richiesta risarcitoria che il danneggiato abbia inviato all'impresa di assicurazione. La richiesta dev'essere formalizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e nell'osservanza delle modalità e dei contenuti previsti all'articolo 148 del medesimo testo normativo. Lo spatium deliberandi e la completezza delle informazioni rese dal danneggiato all'assicurazione sono elementi fattuali previsti dalla legge per consentire un leale ed effettivo scambio di informazioni tra le parti che permetta all'Assicurazione medesima di formulare una congrua offerta ed al danneggiato di ottenere in tempi brevi e possibilmente senza gli aggravi in tempo e denaro del giudizio, un congruo risarcimento. Inviata la richiesta di risarcimento, secondo la procedura delineata dal legislatore, spetta alla compagnia assicurativa segnalare l'eventuale incompletezza della stessa e richiedere le informazioni mancanti che si ritengano necessarie allo scopo, laddove la circostanza che trattasi di onere dell'assicurazione e di norma posta nell'interesse immediato della stessa si desume dal fatto che, segnalata l'incompletezza, lo spatium deliberandi decorre nuovamente dall'intervenuta integrazione da parte del danneggiato. FONTI Massima redazionale, 2010
Trib. Trieste, 18/06/2010 Cl.Co. c. Z.I.C. S.A. e altri
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)
Azione del danneggiato
condizioni per l'esercizio dell'azione
Il disposto di cui all'art. 145 del Codice delle Assicurazioni richiede, per la proponibilità dell'azione risarcitoria, il decorso di uno spatium deliberandi, in caso di danni alla persona, di 90 giorni dalla richiesta risarcitoria che il danneggiato abbia inviato all'impresa di assicurazione. La richiesta dev'essere formalizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e nell'osservanza delle modalità e dei contenuti previsti all'articolo 148 del medesimo testo normativo. Lo spatium deliberandi e la completezza delle informazioni rese dal danneggiato all'assicurazione sono elementi fattuali previsti dalla legge per consentire un leale ed effettivo scambio di informazioni tra le parti che permetta all'Assicurazione medesima di formulare una congrua offerta ed al danneggiato di ottenere in tempi brevi e possibilmente senza gli aggravi in tempo e denaro del giudizio, un congruo risarcimento. Inviata la richiesta di risarcimento, secondo la procedura delineata dal legislatore, spetta alla compagnia assicurativa segnalare l'eventuale incompletezza della stessa e richiedere le informazioni mancanti che si ritengano necessarie allo scopo, laddove la circostanza che trattasi di onere dell'assicurazione e di norma posta nell'interesse immediato della stessa si desume dal fatto che, segnalata l'incompletezza, lo spatium deliberandi decorre nuovamente dall'intervenuta integrazione da parte del danneggiato.
FONTI
Massima redazionale, 2010
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