Il Giudice adito ha osservato che la norma introdotta dal d.lgs. 28/10, sebbene di nuova introduzione, dev’essere applicata ed interpretata nell’ordinamento giuridico già esistente e non considerata avulsa dal medesimo. Pertanto, tale norma va confrontata con le disposizioni di cui agli artt. 320 e 322 c.p.c. che disciplinano, rispettivamente, la conciliazione in sede contenziosa e quella in sede non contenziosa nel procedimento innanzi al giudice di pace. È noto, infatti, che il GdP alla prima udienza tenta la conciliazione che, se riesce, trasfusa nel processo verbale a norma dell’art. 185 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. L’ordinamento riconosce, altresì, alla giurisdizione del Giudice di Pace una competenza particolare che non è attribuita al Tribunale, ovvero quella disposta dall’art. 322 c.p.c. che disciplina la conciliazione in sede non contenziosa, per cui è possibile adire il GdP anche prima dell’instaurazione della controversia giudiziaria e, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 322, “il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185 ult. Comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace”.