Esecuzione - Procedimento Di Recupero Delle Spese Processuali - Riparto Tra Giudice Civile E Penale - Criteri - Questioni Di Giurisdizione O Di Competenza.
Cassazione Penale, SS.UU., Sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 - depositata il 12 gennaio 2012
Avv. Giuseppe Versace
di Bologna, BO, Italia
Letto 787 volte dal 26/03/2012
ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI - RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE - CRITERI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA. Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Argomenti correlati
Altri 30 articoli dell'avvocato
Giuseppe Versace
-
Ordinanza Interlocutoria N. 16630 Del 3 Luglio 2013
Letto 369 volte dal 04/07/2013
-
Irragionevole durata del Processo. Diritto di Equa Riparazione. Spettanza alla parte rimasta contumace nel Giudizio pres...
Letto 369 volte dal 22/02/2013
-
Nota di Iscrizione a Ruolo. Corte di Cassazione.
Letto 3385 volte dal 25/03/2012
-
Ufficio Depositi. Nota di Deposito e Iscrizione a Ruolo. Corte di Cassazione
Letto 5857 volte dal 25/03/2012
-
Contributo Unificato. Corte di Cassazione
Letto 2925 volte dal 25/03/2012