Con una interessante sentenza del Tribunale di Verona (sezione IV) del 25 gennaio 2011, il giudice unico, ha avuto modo di intervenire sull’applicazione dell’articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, ex legge n. 69/2009. In particolare, nella decisione che qui si commenta, il Tribunale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha condannato la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, ritenendo l’applicazione dell’articolo 96, comma terzo, c.p.c. applicabile al caso di specie avendo riguardo al momento nel quale è stato promosso il giudizio.