Denuncia di danno temuto: verbale di conciliazione va eseguito ex art. 612 cpc
Tribunale Bolzano, ordinanza 30.09.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 707 volte dal 15/11/2013
Quanto sinora esposto induce, pertanto, a sostenere che il verbale di conciliazione, anche se firmato in sede di procedimento cautelare, non possa e non debba essere equiparato, a fini esecutivi, al provvedimento cautelare in senso tecnico-giuridico e, per l'effetto, che le convenzioni in esso contenuto non possano essere attuate coattivamente ex art. 669duodecies c.p.c.. Parimenti non condivisibile è l'assunto dei reclamanti, secondo cui il giudice di prime cure, ritenuta l'inapplicabilità del disposto ex art. 669duodecies c.p.c., avrebbe potuto e dovuto provvedere ex art. 612 c.p.c.; nella specie, infatti, non è mai stato notificato il precetto all'uopo necessario, per cui ogni iniziativa assunta dal giudice di primo grado in veste di giudice dell'esecuzione sarebbe stata già per questo fatto senz'altro illegittima.
Tribunale di Bolzano
Ordinanza 30 settembre 2013
(Pres. dott. Stefan Tappeiner – Rel. dott. Oswald Leitner)
R.G. 3.689/2013 - 1
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Stefan Tappeiner Presidente
dott. Michele Paparella Giudice
dott. Oswald Leitner Giudice relatore
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile n. 3.689/2013 R.G., vertente tra le parti:
S e G rappresentati e difesi dall`avvocato- domiciliatario O. Perathoner di Bolzano, in base alla procura a margine del ricorso ex art. 669duodecies c.p.p. di data 5.1.2013
- reclamanti -
e
L rappresentato e difeso clall'awocato-domiciliatario T. Piccolruaz di Bolzano, in base alla procura a margine della comparsa di costituzione di data 3.6.2013
- reclamato -
nonché
L
L
- reclamati contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.20013 i sig.ri S e G hanno proposto reclamo contro l'ordinanza dd. 17.07.2013, emessa nel procedimento ex art. 669duodecies c.p.c. da essi instaurato nei confronti dei reclamati in epigrafe nominati, in quanto il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile l'istanza di essi reclamanti di determinazione delle modalità d`attuazione di quanto convenuto tra le parti del presente procedimento di reclamo attraverso un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto nell'ambito di un procedimento di danno temuto trattato dal Tribunale di Bolzano sub n. 6.029/210 RG, decisione che il magistrato ha motivato con il fatto che la disposizione ex art. 669duodocies c.p.c. non sarebbe applicabile riguardo all'attuazione di verbali di conciliazione e che nella fattispecie, per l'esecuzione forzata dell'accordo raggiunto, si doveva ricorrere al giudice dell'esecuzione, azionando il rimedio ex art. 612 c.p.c..
Gli odierni reclamanti lamentano l`erroneità di tale decisione, richiamando sul punto, in primo luogo, il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Biella dd. 26.01.2012, secondo la quale il verbale di conciliazione giudiziale che definisce un procedimento cautelare assume la stessa forma del prowedimento cautelare per cui è suscettibile di essere attuato ex art. 669duodecies c.p.c.; inoltre, essi citano un serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in virtù delle quali, ai fini dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare, il verbale di conciliazione non costituirebbe titolo esecutivo, conla conseguente impossibilitá – secondo i sig.ri S di metterlo in esecuzione secondo le modalità indicate dal giudice di primo grado.
In secondo luogo, i reclamanti rilevano che il provvedimento impugnato dovrebbe considerarsi illegittimo anche qualora si aderisse al ragionamento giuridico del giudice di prime cure riguardo all'applicabilita, al caso di specie, della disposizione ex art. 612 c.p.c.; nel decreto di fissazione dell'udienza innanzi a sé, infatti, il giudice di prima istanza, aveva richiamato l'articolo di legge in questione, per cui - ritenuta la non esperibilità del rimedio ex art. 669duodecies c.p.c. - avrebbe potuto e dovuto senz'altro provvedere sul ricorso quale giudice dell'esecuzione, ovvero proprio ex art. 612 c.p.c..
In ogni caso, infine, i reclamanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado non abbia ritenuto di dover/poter compensare tra le parti le spese del procedimento, il che sarebbe senz'altro stato giusto considerati la peculiarità della questione trattata e i precedenti giurisprudenziali in materia sopra illustrati.
Costituendosi nel presente procedimento di reclamo il sig. E invece, esprime, alla luce del tenore letterale dell'art. 669terdecies c.p.c., innanzitutto forti dubbi sull'ammissibilità del proposto reclamo; per confutare la tesi avversaria dinapplicabilità al caso di specie del disposto ex art. 612 c.p.c., poi, egli richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 336 del 12.07.2002.
Secondo il resistente, per individuare le corrette modalità di mettere in esecuzione coattivamente quanto pattuito in un verbale di conciliazione giudiziale, è da ritenersi risolutivo, poi, in particolare, il ragionamento giuridico contenuto nella sentenza del Tribunale di Aosta n. 141 del 09.4.2013; nella stessa si afferma, infatti, che la previsione nel codice di rito dell'art. 669 duodecies c.p.c. - che e da considerarsi norma speciale e derogante alla disciplina generale ex art. 605 e ss. c.p.c. poiché riserva l'attuazione del provvedimento cautelare all'autorità giudiziaria che lo ha pronunciato - trova la sua giustificazione nel fatto che il provvedimento cautelare non ha natura di titolo esecutivo e, quindi, non attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata secondo la disciplina generale; dovendo tale efficacia essere indubbiamente riconosciuta al verbale di conciliazione, e ciò a prescindere dalla tipologia di procedimento civile nel cui ambito viene sottoscritto, secondo il resistente, in questo caso, non vi è, invece, alcuna ragione di prevedere il ricorso al procedimento ex art. 669duodecies c.p.c., poiché, appunto, il verbale di conciliazione permette di procedere all'esecuzione forzata secondo le forme ordinarie, ossia adendo il giudice dell'esecuzione, ovviamente, previa notifica di apposito atto di precetto. Senza rinuncia alcuna agli appena esposti rilievi procedurali, il convenuto, nella sua memoria di costituzione, elenca, infine, altresì una serie di fatti-cause per cui il ricorso avversario si deve ritenere infondato anche nel merito, ragioni che - secondo lui - costituiscono un ulteriore motivo per respingere il proposto reclamo e condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite.
Ebbene, riassunte sommariamente le questioni sollevate dalle parti nei limiti in cui appaiono rilevanti ai fini della decisione del proposto reclamo, questo collegio ritiene che l'interposto gravame sia senz'altro ammissibile (cfr., in questo senso l'obiter dictum contenuto nelle sentenze della Suprema Corte n. 24.543 del 2009 e n. 9.808 del 2000, nelle quali si statuisce che i provvedimenti ex art. 669duodecies c.p.c., anche se emessi in sede di reclamo, non sono ricorribili in Cassazione), ma che le doglianze dei reclamanti possano essere soltanto parzialmente accolte, e ciò limitatamente alla regolazione delle spese procedimentali da parte del giudice di prime cure. Per quanto riguarda la questione se, per l'esecuzione coattiva delle pattuizioni contenute in un verbale
di conciliazione giudiziale sottoscritto nell'ambito di un procedimento cautelare, si debba ricorrere alla speciale procedura ex art. 669duodecies c.p.c. o se si debba adire il giudice d'esecuzione, infatti, pare doversi aderire alla soluzione giuridica proposta dalla parte resistente nei termini sopra esposti; questa, invero, appare preferibile non solo alla luce del tenore letterale dell'appena citato articolo di legge, che circoscrive il proprio campo di applicazione alla "misura cautelare", che, in senso tecnico-giuridico, costituisce un provvedimento giurisdizionale, caratteristica che, invece, non può essere riconosciuta al verbale di conciliazione, il quale, infatti, ha natura pattizia, specie se contiene, come nel caso di specie, accordi che vanno ben al di là dell'aspetto della tutela cautelare, ma anche e soprattutto perché la previsione della speciale disciplina ex art. 669duodecies c.p.c. pare effettivamente trovare la sua giustificazione - oltre che nella necessità di garantire, attraverso la previsione di una procedura estremamente semplificata, l'esigenza della celere tutela giuridica alla quale è preordinata concettualmente la concessione del provvedimento cautelare (esigenza che, invece, di norma non ricorre in presenza di un accordo delle parti sul da farsi) - principalmente nel fatto che l'appena citata tipologia di provvedimento non è considerata titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (con la conseguenza che essa non è suscettibile di esecuzione forzata in via ordinaria), mentre lo è (anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte Costituzionale) ogni verbale di conciliazione giudiziale, riguardo al quale non vi è quindi alcuna ragione di prevedere speciali forme di esecuzione forzata.
Quanto sinora esposto induce, pertanto, a sostenere che il verbale di conciliazione, anche se firmato in sede di procedimento cautelare, non possa e non debba essere equiparato, a fini esecutivi, al provvedimento cautelare in senso tecnico-giuridico e, per l'effetto, che le convenzioni in esso contenuto non possano essere attuate coattivamente ex art. 669duodecies c.p.c..
Parimenti non condivisibile è l'assunto dei reclamanti, secondo cui il giudice di prime cure, ritenuta l'inapplicabilità del disposto ex art. 669duodecies c.p.c., avrebbe potuto e dovuto provvedere ex art. 612 c.p.c.; nella specie, infatti, non è mai stato notificato il precetto all'uopo necessario, per cui ogni iniziativa assunta dal giudice di primo grado in veste di giudice dell'esecuzione sarebbe stata già per questo fatto senz'altro illegittima.
Come già accennato, peraltro, appare meritevole d'accoglimento la censura die reclamanti circa la statuizione adottata dal giudice di primo grado in punto spese, in quanto si ritiene che, nella specie, sussistano senz'altro le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2° c.p.p. per compensare integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ragioni che consistono
nell'oggettiva difficolta di individuare l'appropriato mezzo di tutela giuridica, ciò non solo per la mancanza di espresse disposizioni normative in materia e per la non agevole lettura-interpretazione della disciplina codicistica da esaminare al fine di trovare la soluzione della questione procedurale contesa tra le parti, ma anche per l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito proponenti una
soluzione giuridica della problematica de qua diversa da quella per cui ha optato questo giudice, precedenti che parrebbero aver condizionato i reclamanti nella scelta del rimedio poi esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del proposto reclamo, dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti e conferma, per il resto, il provvedimento impugnato.
Cosí deciso a Bolzano, 30.09.2013
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