Quanto sinora esposto induce, pertanto, a sostenere che il verbale di conciliazione, anche se firmato in sede di procedimento cautelare, non possa e non debba essere equiparato, a fini esecutivi, al provvedimento cautelare in senso tecnico-giuridico e, per l'effetto, che le convenzioni in esso contenuto non possano essere attuate coattivamente ex art. 669duodecies c.p.c.. Parimenti non condivisibile è l'assunto dei reclamanti, secondo cui il giudice di prime cure, ritenuta l'inapplicabilità del disposto ex art. 669duodecies c.p.c., avrebbe potuto e dovuto provvedere ex art. 612 c.p.c.; nella specie, infatti, non è mai stato notificato il precetto all'uopo necessario, per cui ogni iniziativa assunta dal giudice di primo grado in veste di giudice dell'esecuzione sarebbe stata già per questo fatto senz'altro illegittima.