Con l’ordinanza interlocutoria depositata dalla terza sezione civile il 13 luglio 2010, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate in ordine alla fattispecie della notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, ribadendo l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in base al quale detta notificazione è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il notificante che per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c. e compatibile con il novellato art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo”.