Con la sentenza 16 gennaio 2013, n. 924 la IIIa Sezione della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della custodia dell'immobile nelle procedure esecutive di espropriazione immobiliare, e in particolare ha esaminato se sia configurabile, in capo al custode autorizzato ad agire in giudizio dal Giudice dell'Esecuzione, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno in favore dei creditori procedenti, nel caso in cui l'immobile sia posseduto da un soggetto in virtù di un titolo di detenzione non opponibile alla procedura esecutiva. La sentenza, dopo aver evidenziato la impossibilità di opporre alla procedura esecutiva un contratto preliminare stipulato successivamente alla trascrizione del pignoramento dell'immobile oggetto di espropriazione, si sofferma ad evidenziare le funzioni del custode dell'immobile, e in particolare la configurabilità della domanda di risarcimento del danno, oltre che la consistenza di tale danno.