E’ vietato il frazionamento del credito in più parti, se ciò determina un aggravio ingiustificato a carico del debitore. E’ quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 14 febbraio – 9 aprile 2013, n. 8576. Nel caso in esame, il creditore aveva attivato, in virtù di un titolo esecutivo in origine unitario, tre distinti processi esecutivi: uno per il capitale, uno per gli accessori ed un altro per le spese. Si tratta di una fattispecie diversa dall’ordinaria facoltà concessa al creditore, di azionare più volte lo stesso titolo esecutivo per il completo soddisfacimento del credito vantato e con l’unico limite del divieto di indebito cumulo, ex art. 483 c.p.c.