Qualora una controversia venga promossa con forme diverse da quelle stabilite ex lege, il giudice può disporre il mutamento del rito con ordinanza, al momento del deposito del ricorso introduttivo in cancelleria. E’ quanto stabilito dalla Prima sezione civile del Tribunale di Varese, (estensore Dr. Giuseppe Buffone) con ordinanza 9-10 novembre 2011, n. 10658. Il caso in oggetto riguardava l’impugnazione del provvedimento di diniego del rilascio del visto per il ricongiungimento familiare in favore della minore affidata al ricorrente, emesso dall’ Ambasciata d’Italia di Abidjan.