la Corte d' Appello di Napoli, ha risolto il problema relativo alla condanna alle spese legali del ricorrente laddove non viè la sottoscrizione ,nelle conclusioni, della dichiarazione prevista dall'art 152 disp. att. cpc, affermando il principio che laddove dagli atti del processo vi è la prova del reddito prodotto ,inferiore al limite posto dall'art 152 disp.att.cpc non è possibile condannare la parte ricorrente alle spese . " Ritiene il Collegio che dalla disamina complessiva del ricorso, con particolare riferimento allo specifico richiamo nelle conclusioni del ricorso alla "dichiarazione allegata in produzione" sia consentito ritenere la conoscibilità della situazione reddituale anche dagli enti pubblici convenuti finché essi possano compiere tempestivamente ogni utile accertamento al riguardo e possano, quindi, sollecitare il giudice a richiedere la produzione della "documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto" indicato in tale dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente richiamato nel nuovo testo dell'art. 152."