Le Sezioni Unite, con la sentenza in epigrafe, pronunciandosi su una questione di massima importanza hanno enunciato il seguente principio di diritto: Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art 1917 IV comma cc, l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità ancorchè il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata di causa e mancata ad opera di alcuna dele parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata.