La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto fondato il ricorso presentato per violazione della disposizione di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 89 del 2011, decidendo nel merito e condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di € 6.500,00 per ogni ricorrente, oltre ad interessi, e alle spese per il giudizio di merito e di Cassazione. La Corte ha affermato il principio secondo il quale, in ipotesi di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, spetta a tutte le parti del processo, a prescindere dal fatto che esse siano state vittoriose o soccombenti