Causa improcedibile per clausola compromissoria: è lite temeraria
Tribunale di Verona, Sezione Quarta, sentenza del 22 novembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 828 volte dal 22/02/2013
L’azione giudiziaria diretta ad ottenere la risoluzione di un contratto è improcedibile, se nel suddetto accordo era prevista la clausola compromissoria in virtù della quale le parti si sarebbero dovute rivolgere ad un collegio arbitrale per risolvere eventuali controversie. Tutto ciò con conseguente responsabilità processuale aggravata per lite temeraria a carico dell’attore. Avverso tale eccezione, l’attore aveva sostenuto l’inapplicabilità di tale clausola in quanto la stessa sarebbe stata travolta dall’intervenuta risoluzione del contratto. Il Giudice adito ha respinto tale obiezione in quanto non era stata ancora pronunciata la risoluzione del contratto, tant’è che lo stesso attore aveva proposto domanda giudiziale a tal fine.
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