I crediti di una ASL sono pignorabili se non c'è ricognizione dei debiti e piano di rientro. Il rimedio della sospensione dell’azione esecutiva, infatti, meramente processuale e non incidente sul rapporto obbligatorio, risulta difficilmente ragionevole se non contenuto in tempi ristrettissimi e se non assistito da una rigorosa ricognizione dei debiti con contestuale previsione di un piano razionale di pagamento. (*) Riferimenti normativi: art. 1, co. 51, L. n. 220/2010.