?In caso di contumacia, i fatti affermati dall’attore non si reputano "non contestati”, poiché alla mancata o tardiva costituzione non può attribuirsi valore di confessione implicita. In sede d'appello, la contumacia dell'appellante in I grado (pur essendogli stata regolarmente notificata la citazione) non può riservarle, diritti processuali maggiori di quelli di altre parti ritualmente costituite