Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2012, n. 19517 APPELLO CIVILE - CASSAZIONE CIVILE - PROCEDIMENTO CIVILE - USUCAPIONE La disposizione normativa di cui all'art. 356 c.p.c., nel testo previgente alla novella del 1990, non trova applicazione per rimettere in termini le parti incorse in decadenze. Tra l'altro, non può essere sindacato in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., il mancato esercizio dei poteri discrezionali riconosciuti dalla predetta norma al Giudice di appello. L'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., per la sua particolare natura e per i suoi peculiari requisiti, deve essere specificamente invocata e la sua deduzione non può considerarsi compresa in quella relativa all'usucapione ordinaria. Ciò premesso, l'usucapione abbreviata non può essere dedotta per la prima volta nella memoria di replica depositata in appello ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nel testo previgente alla novella del 1990, qualora non risulti che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte nel giudizio e sulle quali, quindi, la controparte abbia avuto la possibilità di difendersi e controdedurre.