Alimenti: non applicabile la tutela d’urgenza
Tribunale Milano, sez. IX civile, ordinanza 03.04.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 672 volte dal 09/05/2013
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2013, ha escluso che in materia di alimenti possa essere utilizzato lo strumento della tutela d’urgenza prevista dal procedimento cautelare uniforme ex art. 669 e seg. c.p.c. e art. 700 c.p.c. Ai sensi degli art. 433 e seg. c.c., colui il quale si trovi in una situazione particolare di bisogno che conduce all’impossibilità di provvedere ai propri fondamentali bisogni di vita, ha diritto a ricevere gli alimenti dal coniuge e dai prossimi congiunti.
Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Ordinanza 2-3 aprile 2013
(Pres. est., G. Servetti)
Il Presidente
Letto il ricorso depositato da …P … in data 29 marzo 2013;
premesso che con tale ricorso, qualificato come proposto ai sensi degli artt. 446 c.c. e 669bis e ss. c.p.c., l’istante ha chiesto disporsi la condanna del di lui padre X e della moglie legalmente separata Y al versamento in suo favore – quale assegno provvisorio a titolo di alimenti – dell’importo mensile ritenuto di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del ricorso medesimo;
premesso che il ricorrente ha invocato, in ragione dell’asserita urgenza, l’emanazione del provvedimento nelle forme inaudita altera parte, con ciò all’evidenza richiamandosi alla disciplina del c.d. cautelare uniforme;
premesso che non è pertinente il richiamo all’art. 700 c.p.c., in quanto in materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c. trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all’art. 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale;
premesso che, peraltro e alla stregua stessa della narrativa del ricorso, è incontroverso il richiamo all’art. 446 cod. civ. così come incontroversa è la deduzione, quale suo presupposto, di uno stato di bisogno integratosi in capo al ricorrente tale da renderlo a suo dire legittimato a proporre un’azione per alimenti, ai sensi degli artt. 433 e ss. cod. civ.;
premesso che il ricorrente risulta avere inteso qualificare l’assegno provvisorio di cui all’art. 446 c.c. come ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari, nella specie ante causam, rispetto al quale resterebbe applicabile la disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme;
rilevato che, per contro, è incontroverso sia in dottrina che in giurisprudenza che il provvedimento presidenziale qui invocato concreti una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’art. 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale;
ritenuto che ragioni riconducibili al dato letterale della norma ed al suo collocamento sistematico nel quadro legislativo di riferimento depongono per l’inammissibilità della domanda intesa a conseguire la condanna del preteso obbligato alimentare, da individuarsi tra i soggetti indicati dagli artt. 433 e ss. c.c., al di fuori di un giudizio di merito pendente per l’accertamento del diritto alla prestazione alimentare, di guisa che la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell’ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato e, così, solo per evitare che nelle more dell’emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando;
ritenuto che, infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell’alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio (cfr. Cass. n. 1040 del 16.03.1977);
ritenuto che è stata di conseguenza persino affermata (Trib. Cassino, 23 gennaio 2001) la giuridica inesistenza, in quanto emessa in carenza di potere in capo all’organo giurisdizionale, dell’ordinanza del presidente del tribunale con la quale, in assenza di un giudizio ordinario diretto alla determinazione dell’assegno alimentare definitivo, venga determinata in via provvisoria la misura dell’obbligo alimentare dedotto come sussistente;
ritenuto che non ricorrono ragioni di diritto per discostarsi dal riferito consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, di guisa che la domanda qui proposta non potrà che essere stimata radicalmente inammissibile;
ritenuto che tali esposte ragioni di diritto rendono superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle richiamate assorbenti considerazioni in rito,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da P ex art. 446 c.c.
Così deciso in Milano, addì 2 aprile 2013.
Si comunichi. Il presidente rel.
Depositata il 3 aprile 2013.
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