Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2013, ha escluso che in materia di alimenti possa essere utilizzato lo strumento della tutela d’urgenza prevista dal procedimento cautelare uniforme ex art. 669 e seg. c.p.c. e art. 700 c.p.c. Ai sensi degli art. 433 e seg. c.c., colui il quale si trovi in una situazione particolare di bisogno che conduce all’impossibilità di provvedere ai propri fondamentali bisogni di vita, ha diritto a ricevere gli alimenti dal coniuge e dai prossimi congiunti.