Accertamenti nulli senza contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sentenza n°16999/2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 647 volte dal 22/10/2012
Con la Sentenza n. 16999 del 2012, la Corte di Cassazione si e' pronunciata sugli effetti della mancata attesa del termine di 60 giorni dopo il rilascio del PVC da parte dell'Ufficio, prima di notificare l'avviso di accertamento, e conclude che, ove non sia motivata l'urgenza del provvedere, l'avviso e' radicalmente nullo.Trattasi di pronuncia molto interessante, atteso che interviene nelle more della decisione delle Sezioni Unite sulla materia.
Come è noto, nella materia si registra una grande incertezza, che si misura nella presenza delle tesi più diverse. Da quella che svaluta il diritto del contribuente a poter esporre le proprie difese e l’obbligo dell’ufficio di completare l’istruttoria sentendo il contribuente, affermando che la relativa omissione non avrebbe alcun effetto, a quella, all’estremo opposto, che ritiene l’avviso sempre nullo.
In mezzo, passano le tesi, in vario senso mediane, di chi ritiene il previo contraddittorio necessario solo in caso di verifica sul campo e simili.
Per vero, la generale applicazione del principio del contraddittorio a tutti i procedimenti tributari è stata sancita a chiare lettere da due precedenti giurisprudenziali, mai sufficientemente ricordati:
- la Cassazione a Sezioni Unite, che, nel dichiararlo doveroso a pena di nullità negli accertamenti mediante studi di settore, lo definì contenuto essenziale del giusto procedimento amministrativo;
- la Corte di Giustizia nella sentenza Sopropé, che lo definì diritto fondamentale dell’uomo nel diritto comunitario, di generale applicazione anche ove non espressamente previsto.
Sembra pertanto difficile:
a) negarne la generale applicazione;
b) ritenerne la violazione priva di conseguenze.
La Sentenza in rassegna appare pertanto condivisibile. Essa è anche interessante perché, correttamente, attribuisce all’eccezione di violazione del contraddittorio la priorità logica rispetto ad altri motivi di merito. Essa, in effetti, corrisponde a una questione “pregiudiziale di merito”. Prima bisogna vedere se l’accertamento è stato formato rispettando la procedura, poi se esso dice cose giuste. La precisazione non è banale perché non sono poche le sentenze di Commissioni tributarie che ritengono che il vizio di omesso contraddittorio possa essere “assorbito” quando l’accertamento è fondato nel merito.
Si tratta di un evidente errore logico, idoneo a viziare la sentenza del merito che lo commetta: dichiarare “assorbita” una questione che logicamente viene prima è come pretendere, viaggiando in Frecciarossa da Torino a Bologna, di passare prima da Bologna e poi da Milano: si tratta di una omessa pronuncia che fa “deragliare” la Sentenza.
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