ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 del d.lgs n. 163/2006 e 133 del d.lgs. n. 104/2010, deve ritenersi che le controversie relative alla fase di esecuzione del rapporto concessorio appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite 27 dicembre 2011 n. 28804). Ma tralasciando detto aspetto, preme rilevare come sia dichiarato che la nota della p.a. che avvia il procedimento di subentro previsto dal codice degli appalti in una fattispecie di concessione in regime di progetto di finanza, è un atto di natura interlocutoria, prodromico alla risoluzione del rapporto.