Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cuì all'art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell 'adeguamento dei prezzi
CORTE DI CASSAZIONE; SEZIONI UNITE CIVILI, ordinanza n. 92109/2009
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
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Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cuì all'art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell 'adeguamento dei prezzi ai sensi dell 'art. 133 commi 3 e 4
92109 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CCASSAZIONE1PRZIMA DI C:A.33AZ IONE <- Celgetto 554 jekezrze appalto di - Primo Presidente - raviaiona pnarzi - Presidente di Sezione - gturi3d.i..zion gaclusiva - Presidente di Sezione - aga ax art. - Consigliere - 163/06
pubblici
servizi
244 dAgo.
Dott. VINCENZO CARBONE
- onsigliere - 1'6421/2007 - Cron.)33?2, - Consigliere - Consigliere - Ud. 07/04/2009
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 16421-2007 proposto da:
COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,
presso lo studio dell'avvocato LORUSSO PIERO, che lo
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
'contro
S.P.E. |
- SERVIZI PER L'ECOLOGIA S.R.L., in persona |
dell'Amministratore unico pro-tempore, r W'4t :e."'eM43"
uditi gli avvocati Piero LORUSSO, Giovanni DI BATTISTA per delega dell'avvocato Lucia Leoni;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, il quale chiede che venga accolto il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
1.
2. Con decreto del Tribunale di Velletri del 13 novembre 2006 la società ingiungeva al Comune di pagare la somma di curo 8.600.666,28 oltre interessi per asserito omesso pagamento del credito maturato;
3. 11 Comune proponeva opposizione sollevando anche il difetto di giurisdizione dell'AGO ed il Tribunale di Velletri, confermando la propria giurisdizione, disponeva la provvisoria esecuzione del decreto sulla base della somma richiesta;
4. Il Comune di Ardea propone quindi regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, in relazione alla richiesta di revisione prezzi, l'appaltatore ha una posizione di mero interesse legittimo, per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo;
5. La Spe srl Servizi per l'Ecologia, con controricorso e memoria, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto unico mezzo per anime il carattere non impugnabile del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 548 cod. proc. civ.; sostiene altresì che la giurisdizione compete all'AGO, sul rilievo che nel capitolato d'appalto era già previsto il diritto dell'appaltatore alla revisione, alla scadenza del secondo anno, sulla base dell'incremento dell'indice Istat;
6. Va in primo luogo rigettata la eccezione di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, essendosi già affermato ( Cass. Sez. un. Ordinanza n. 10941 del 14 maggio 2007 e n 12901/98) che il provvedimento dì concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., non ha carattere definitivo e .decisorio è. inidoneo a contenere una statuizione
7. Va premesso che la controversia attiene alla revisione prezzi di un contratto di appalto di pubblici servizi ( smaltimento rifiuti), ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 3 ( attualmente abrogato dall'art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) il quale definiva gli appalti pubblici di servizi, come "contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e una amministrazione... aventi ad oggetto i servizi elencati negli allegati l e 2", tra i quali il n. 16 dell'allegato I espressamente comprendeva quello della 'eliminazione di rifiuti". Non essendovi alcuna delega traslativa di poteri dal Comune di .rdea alla società contro ricorrente, non si tratta di concessione di servizio di pubblico interesse ( cfr. la definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio attualmente contenuta nell'art. 30 del già citato d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);
9. Tuttavia à stato già affermato in materia di appalto di pubblici servizi ( Cass. Sez. U, n. 24735 del 3 ottobre 2003, e nello stesso senso Cass. Sez. U. 25298 del 31 ottobre -2003 ) che il comma 19 del medesimo 'art. 4-4 della citata legge 724/94 che "le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giuurisdizione, in via esclusiva, del, giudice amministrativo"; pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione ai estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ( ivi compresa la materia della revisione prezzi di cui al precedente comma 4)
10. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi è ora prevista dall'art. 244 terzo comma del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 204/17 CE e 2004/18 CE) applicabile ratione temporis.
Ed infatti, poiché la giurisdizione, ex art. 5 cod. proc. civ., si determina con riguardo alla legge vigente al momento di proposizione della domanda e poiché, nella specie, la controversia è stata proposta il 13 novembre 2006, con la richiesta di decreto ingiuntivo rivolta dall'attuale contro ricorrente al Tribunale di Velletri, decreto poi concesso ed avverso il quale il Comune di Ardea ha proposto opposizione, la legge vigente si individua nell'art. 244 terzo comma del già citato dlgs. n. 163 del 2006, entrato in vigore, ai sensi dell'art. 257 primo comma, il 2 luglio 2006 ( sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla GU del 2 maggio 2006), il quale dispone che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cuì all'art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell 'adeguamento dei prezzi ai sensi dell 'art. 133 commi 3 e 4";
1. Il citato art. 115, diversamente dal divieto di revisione prezzi previsto dall'art. 133 del medesimo d.lgs. per i lavori pubblici, prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo; la revisione viene demandata ad una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla 13aSe dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma
2.
13. Va rilevato, in primo luogo, che per effetto di questa norma, non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in una ipotesi legale di giurisdizione esclusiva, afferente alla particolare materia della revisione prezzi. La lettera dell'art. 244 depone per l'estensione della giurisdizione AGA anche per le controversie relative al quantum.
La giurisdizione esclusiva infatti involge per definizione anche i diritti soggettivi inestricabilmente connessi agli interessi. Se è vero, dunque, che la fase dell'au debeatur afferisce ai soli interessi legittimi, ove si ritenesse riservata a questa fase la giurisdizione esclusiva, non si spiegherebbe il Senso della disposizione, mentre i diritti soggettivi coperti dall'art. 244 sono rinvenibili nella fase relativa al quantum. E' ben vero che una disposizione del tutto analoga era già prevista nel comma 19 dell'art. 6 della legge 537 del 1993 ( come modificato dall'art. 44 della legge 724/94), ma é anche vero che il dato letterale dell'art. 214 ed il riferimento in esso contenuto "al relativo provvedimento applicativo" richiama, di fatto, il momento della quantificazione della revisione, che quindi viene attratto nell'orbita della giurisdizione esclusiva.
14. Inoltre detta istruttoria va condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base ( art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5) sia dei dati forniti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture la quale determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, sia dei dati forniti dall'ISTAT, che dalla rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle iDepositaito in Cancelleria oggi 3 ti, Ne_ i JCELLIER (1. A NCELLIERE C2 iicleraf4FIA19D40) .\\
15. Se tale è il meccanismo per quantificare la revisione, ne consegue che - essendo sia i soggetti incaricati, sia gli elementi da apprezzare tutti provenienti dalla P.A. - ad esso è connaturato un indubbio margine di potere discrezionale nelle valutazioni, tale da consentire alla medesima amministrazione, all'esito dell'istruttoria, di negare la revisione, ove i dati convergessero sulla insussistenza di incremento prezzi; il che consente al legislatore, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, la attribuzione al Giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella materia della revisione prezzi, di cui all'art. 115 digs. 163/2006.
16. Conclusivamente, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo, si dichiara che la giurisdizione compete al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della società SPE.
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Decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Condanna la società contro ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo duecento, oltre tremila curo per onorari.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2009.
Il presidente
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