rinuncia al ricorso e pagamento spese di lite
TAR Lazio di Roma 19.03.2007 n. 2380
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 1254 volte dal 26/02/2012
In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti. La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza”.
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