In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti. La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza”.