Premessa la conferma della natura sostanzialmente giurisdizionale del decreto presidenziale, alla luce dell’evoluzione normativa che ha segnato la disciplina del ricorso straordinario, l’Adunanza Plenaria si sofferma sulla questione relativa all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sul ricorso per ottemperanza. E, muovendo dalle conclusioni formulate in ordine al decreto presidenziale, il Supremo Consesso assume l’operatività dell’art. 113, co. 1 , c.p.a., con la competenza, dunque, del Consiglio di Stato. L’assunto è supportato anche da argomenti di carattere letterale e sistematico. Sul piano letterale, osserva la Plenaria, “l’articolo 113, in sede di fissazione delle regole della competenza, si riferisce al giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento, così presupponendo la natura giurisdizionale della decisione da eseguire. Il rimedio dell’ottemperanza è, quindi, expressis verbis finalizzato all’attuazione di statuizioni costituenti esercizio di giurisdizione, pubblica o privata, mentre esulano dal raggio della sua azione iniziative finalizzate all’attuazione di determinazioni amministrative”. Ancora, sul versante sistematico, si evidenzia che “la lettera d) del comma 2 dell’articolo 112, è con evidenza riferita, in via residuale, alle sentenze ed ai provvedimenti equiparati imputabili a giudici diversi dal giudice amministrativo e dal giudice ordinario ai quali si riferiscono le lettere precedenti dello stesso comma. Risulta pertanto confermata, anche sotto questa angolazione, l’estraneità al perimetro del giudizio di ottemperanza dell’attività di esecuzione di provvedimenti amministrativi equiparati, solo a limitati fini, a decisioni giurisdizionali”.