A seguito dell'entrata in vigore del PAT, è ammissibile un ricorso giurisdizionale, nel caso in cui la procura alle liti sia stata apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio piuttosto che in calce. E ciò perchè il comma 3 dell’art. 8 DPCM 40/2016 si limita a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”, senza però escludere che, appunto, la procura ad litem possa essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio.