«[N]el giudizio di ottemperanza il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere un tale risultato. Vale a dire, che a fronte di una fondata domanda di ottemperanza il giudice ha il dovere di adottare misure atte a garantire che l’ottemperanza avvenga effettivamente e in tempi rapidi. Tuttavia la scelta delle modalità per raggiungere il risultato è riservata al giudice – nell’ambito dei confini segnati dal giudicato - e non è vincolata dai suggerimenti e dalle richieste di parte. Tanto emerge da due dati esegetici. Da un lato, il giudizio di ottemperanza rientra nella c.d. giurisdizione di merito, in cui il giudice ha il potere di sostituzione all’amministrazione (art. 7, comma 6, Cod. proc. amm.), e lo esercita secondo scelte non vincolate, quanto ai mezzi, alla domanda di parte, alla stessa stregua in cui la pubblica amministrazione individua, secondo proprie valutazioni, i migliori mezzi per conseguire il risultato richiesto. Dall’altro lato, l’art. 114, comma 4, lett. a), Cod. proc. amm., coerentemente con la portata della giurisdizione di merito, espressamente dispone che in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice ordina l’ottemperanza “prescrivendo le relative modalità”, che dunque rientrano nei poteri di ufficio del giudice. Analogamente dispone l’art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui il giudice “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato (…)”, così demandando al giudice la scelta di tali misure. Alla luce di quanto esposto il Collegio indicherà le misure idonee ad attuare il giudicato, senza esser vincolato dai pur puntuali suggerimenti di parte ricorrente, che non rappresentano, a suo avviso, misure idonee allo scopo». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it