La Sezione V del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui l'appello superi i limiti dimensionali (prescritti attualmente dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n° 167 del 22 dicembre 2016) e manchi la preventiva autorizzazione da parte del Presidente del T.A.R. ovvero del Consiglio di Stato aditi, la parte dell'atto eccedente i suddetti limiti dimensionali non è esaminabile. Oltre al mancato esame della parte "in eccesso", il Consiglio di Stato ha anche applicato all'appellante una sanzione pecuniaria (pari all'ammontare del contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello) mutuandola dall'art. 26, comma 2, c.p.a., quale previsione normativa che consente di approntare, in via generale e residuale, un’adeguata reazione alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, c.p.a.