Espropri illegittimi: giurisdizione ed emendatio della domanda
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 febbraio 2013, n. 3509
Avv. Giuseppe Spanò
di Parma, PR
Letto 326 volte dal 29/03/2013
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 13 febbraio 2013 n. 3509 ha ricordato due principi fondamentali pacificamente recepiti, da lungo tempo, dalla giurisprudenza. In particolare secondo la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del testo originario del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi a estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole controversie aventi a oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni -, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d'urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (Cass. Sez. un. 16 novembre 2004 n. 21637). In seguito il principio è stato costantemente ribadito, a cominciare da Cass. n. 13 febbraio 2007 n. 3043, per cui l'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ed inoltre è principio consolidato che la domanda di pagamento di una somma di danaro pari al danno subito costituisce una mera modificazione (emendatio) e non mutamento (mutatio) della domanda di reintegra in forma specifica proposta con l'atto di citazione (modifica che peraltro, ricorrendone le condizioni, il giudice può adottare d'ufficio: Cass. 15 luglio 2005 n. 15021), e che di conseguenza è ammissibile la modificazione introdotta con l'atto di appello, nel quale la parte appellante, abbandonando l'originaria domanda di risarcimento in forma specifica chieda il risarcimento per equivalente (v. per tutte Cass. 29 novembre 1996 n. 10634).
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