«E’ sufficiente richiamare in proposito anzitutto il pacifico principio, secondo cui il rapporto processuale si instaura, nel giudizio amministrativo, con il deposito del ricorso notificato, nonché il disposto dell’art. 36, comma 4, t.u. Cons. St. (applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma negli stessi termini v. oggi l’art. 94 del c.p.a.), a norma del quale prova della rituale notifica del ricorso deve essere depositata a cura del ricorrente, unitamente all’originale del ricorso; e tali “modi” (così come il relativo termine di trenta giorni successivi all’ultima notificazione) “debbono essere osservati a pena di decadenza” (comma 5 dell’art. 36 cit.). Orbene, “la prova delle eseguite notificazioni” (da depositarsi, come s’è visto, contestualmente all’originale del ricorso “a pena di decadenza”) non può che consistere nella prova della rituale instaurazione, nei términi di legge, del contraddittorio, che, com’è noto, si realizza per il ricorrente col compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario ( v. sentenza n. 477 del 20-26 novembre 2002 della Corte costituzionale e, successivamente, la legge n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c), che ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. - relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale – l’u.c., che risulta così formulato: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto). Pertanto, l’art. 36 t.u. Cons. St., con riferimento alle modalità ed al termine per il deposito del ricorso in appello, deve essere inteso nel senso che nel termine di trenta giorni dal tempo dell’ultima notificazione (quest’ultimo da intendersi nel senso del momento in cui la notificazione stessa si realizza per il destinatario) è necessario e sufficiente, ai fini della corretta instaurazione del rapporto trilatero che costituisce l’essenza stessa del rapporto processuale, che il ricorrente depositi l’originale del ricorso, unitamente alla prova dell’avvenuta consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre la prova del perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario (utile alla verifica non solo della produzione degli effetti che alla notificazione sono ricollegati alla luce del principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni come dalla Corte Costituzionale chiarito con Ordinanza n. 97 dell’8 – 12 marzo 2004, ma anche del rispetto del termine per il deposito prescritto dalla norma) può poi esser data, in applicazione dell’art. 372 c.p.c., in un momento successivo, fino all’udienza di discussione. Da quanto sopra illustrato deriva che il deposito del ricorso privo, nei termini di legge, della prova dell’avvenuta sua consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, non potendo in tal caso ritenersi esistente la domanda rivolta al Giudice; né tale declaratoria può ritenersi esclusa dall’eventuale costituzione della controparte intimata (nella fattispecie peraltro intervenuta solo ad opera di una delle parti appellate), posto che il principio - sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentorii, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass., S.U., n. 11003 del 2006; Cass., n. 1603 del 2010; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 98)». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it