Il danno non patrimoniale è configurabile quale ‘danno-conseguenza’ derivante dall’effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero ‘danno-evento’, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), per cui deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso - e sussistendone le condizioni legittimanti - attraverso il ricorso a presunzioni. (1) (*) Riferimenti normativi: art. 3, co. 1 e 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104. (1) Vedi, sul danno non patrimoniale, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101 e Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 20