Danno non patrimoniale, danno conseguenza, prova, presunzioni, handicap Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 30.04.2013 n° 2373
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 30.04.2013 n° 2373
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 304 volte dal 18/07/2013
Il danno non patrimoniale è configurabile quale ‘danno-conseguenza’ derivante dall’effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero ‘danno-evento’, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), per cui deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso - e sussistendone le condizioni legittimanti - attraverso il ricorso a presunzioni. (1) (*) Riferimenti normativi: art. 3, co. 1 e 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104. (1) Vedi, sul danno non patrimoniale, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101 e Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 20
Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 30 aprile 2013, n. 2373
N. 02373/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10372/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10372 del 2011, proposto dai signori Luigi XXX e Maria YYY, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso la segreteria della sesta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro Servizi Amministrativi di Napoli;
Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado "Fratelli Maristi" di Giugliano
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione IV, n. 4775/2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Marotta e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori Luigi XXX e Maria YYY riferiscono di essere genitori esercenti la potestà sul figlio minore M.C.D., affetto da gravi patologie (‘ritardo mentale – disturbo pervasivo dello sviluppo in soggetto con sindrome di down’) e per tale ragione riconosciuto dalla competente commissione come portatore di handicap grave ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Gli appellanti riferiscono di aver presentato al dirigente dell’istituto scolastico frequentato dal loro figlio (si tratta della scuola primaria e secondaria di primo grado ‘Fratelli Maristi’ di Gragnano) istanza volta ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto orario di 1/1, in deroga alle pertinenti disposizioni che fissano – di regola – tale rapporto in 1/138.
Con il provvedimento in data 15 luglio 2011 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) il dirigente scolastico respingeva la richiesta.
Il provvedimento in questione veniva, quindi, impugnato dinanzi al T.A.R. della Campania.
Con la sentenza in oggetto (resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm.) il Tribunale adìto ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento dirigenziale con cui era stata respinta l’istanza volta all’assegnazione del sostegno con rapporto di 1/1.
Con la medesima decisione, tuttavia, il Tribunale ha disatteso la domanda risarcitoria, ritenendo che non fosse stata fornita prova alcuna del danno patito in conseguenza degli atti impugnati e non potendosi ritenere (neppure in caso di violazione di diritti inviolabili dell’individuo) che il danno non patrimoniale sia configurabile quale ‘danno evento’ (che si determina quale mera conseguenza del fatto asseritamente originante), dovendosi – piuttosto – lo stesso configurare come ‘danno conseguenza’.
Il Tribunale ha – tuttavia – ritenuto che nel caso in questione difettasse la prova del danno subito, anche in considerazione del fatto che, al momento in cui la sentenza era resa, l’anno scolastico era ancora agli inizi.
La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dai signori XXX e YYY i quali ne hanno chiesto la riforma articolando un unico complesso motivo di doglianza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, del’lUniversità e della ricerca il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Come anticipato in narrativa, gli appellanti (nella qualità di genitori esercenti la potestà su un minore portatore di handicap) hanno chiesto la riforma della sentenza in epigrafe limitatamente al capo con cui è stata respinta la domanda risarcitoria per il ristoro del danno non patrimoniale (sub specie di danno c.d. ‘esistenziale’) patito in conseguenza del diniego opposto dall’Istituto scolastico ‘Fratelli Maristi’ di Gragnano ad assicurare un numero di ore di sostegno nel rapporto di 1/1.
2. L’appello è infondato.
2.1. In primo luogo si osserva che il ricorso in epigrafe appare affetto da rilevanti profili di inammissibilità in quanto non reca effettivi argomenti di carattere rescissorio atti a dimostrare l’erroneità della sentenza appellata per la parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, limitandosi - piuttosto - alla mera riedizione degli argomenti giuridici già profusi in primo grado al fine di dimostrare la sussistenza di un siffatto tipo di danno.
2.2. In secondo luogo si osserva che la sentenza in epigrafe appare meritevole di puntuale conferma per la parte in cui ha affermato che, anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, la sussistenza di un danno non patrimoniale (asseritamente) risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ. deve essere puntualmente dimostrata.
Al riguardo, atteso che il danno non patrimoniale è configurabile quale ‘danno-conseguenza’ derivante dall’effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero ‘danno-evento’, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), il danno in questione deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso - e sussistendone le condizioni legittimanti - attraverso il ricorso a presunzioni.
Del pari, correttamente i primi Giudici hanno richiamato il condiviso orientamento della Corte di cassazione secondo cui, laddove si accedesse all’opposta tesi del danno ‘in re ipsa’, si finirebbe per snaturare la funzione stessa del risarcimento, il quale non conseguirebbe all’effettivo accertamento di un danno, ma si atteggerebbe alla stregua di vera e propria ‘pena privata’ per un comportamento illecito (in tal senso: Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; id., sez. un., 11/11/2008, n. 26973).
E’ stato quindi affermato che anche il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l’onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (in tal senso: Cass. civ., 5 ottobre 2009, n. 21223; id., 22 luglio 2009, n. 17101).
Ebbene al riguardo il Collegio si limita ad osservare che gli appellanti non abbiano allegato alcun elemento concreto atto a confermare che l’illegittimità realizzata con l’atto impugnato in primo grado abbia effettivamente arrecato alla sfera giuridica a-reddituale del minore disabile un pregiudizio effettivo in concreto ristorabile.
E si ritiene che nel caso in esame la prova in questione sarebbe risultata tanto più rilevante, laddove si osservi:
- che l’atto con cui era stata respinta l’istanza volta al riconoscimento del sostegno con rapporto di 1/1 era stato adottato in data 15 luglio 2011 (ossia, prima dell’inizio dell’anno scolastico) mentre la sentenza che ne ha disposto l’annullamento (mai sospesa nell’efficacia) è stata resa all’inizio del successivo anno scolastico (13 ottobre 2011). Sotto tale aspetto, la particolare celerità del giudizio e il limitatissimo lasso temporale durante il quale l’atto illegittimamente negatorio aveva sortito i suoi effetti rendeva quanto mai necessaria una prova specifica in ordine al fatto che anche nel corso di tale limitato lasso di tempo la mancanza del sostegno nella proporzione invocata avesse arrecato un pregiudizio effettivo al bene tutelato, con le invocate conseguenze risarcitorie;
- che la sentenza in epigrafe (la quale non è stata in parte qua impugnata) non ha in alcun modo affermato il diritto incondizionato del minore disabile al riconoscimento del sostegno nell’auspicato rapporto di 1/1, ma si è limitata ad affermare che “non si può (…) procedere in questa sede alla quantificazione delle ore di sostegno scolastico di cui il minore dovrà fruire nell’anno scolastico in questione (…)” (punto 3 della motivazione). Anche sotto tale aspetto, quindi, sarebbe stato necessario fornire una prova adeguata in ordine al fatto che l’offerta formativa dell’Istituto ‘Fratelli Maristi’ si fosse attestata su un livello talmente lontano da quello adeguato per il minore disabile da determinare una compromissione della sua sfera giuridica a-reddituale idonea a giustificare le invocate conseguenze risarcitorie.
2.3. Per le ragioni sin qui esaminate la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha affermato che non fosse possibile procedere al ristoro del danno non patrimoniale di cui si era lamentata la lesione, per carenza di adeguate allegazioni probatorie in ordine alla sussistenza e alla consistenza del danno asseritamente patito.
3. A questo punto, deve essere esaminato il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe per il capo relativo alle spese.
Con il motivo in questione l’appellante ha lamentato il carattere del tutto incongruo della condanna alle spese disposta nei confronti dell’amministrazione soccombente, in una misura (ottocento euro) appena sufficiente a coprire il costo del contributo unificato.
3.1. Il motivo in questione è meritevole di accoglimento.
Si osserva al riguardo che i primi Giudici, pur accogliendo (almeno per la parte cassatoria) il ricorso proposto dagli odierni appellanti, hanno disposto una condanna alle spese che appare incongrua e riduttiva in relazione alle circostanze del caso, pur volendosi tenere nella massima considerazione il rilievo che, ai fini della determinazione del quantum, ha sortito la reiezione della domanda risarcitoria.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza in epigrafe, si deve disporre la condanna dell’amministrazione appellata alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio nella diversa e complessiva misura di euro 2.600 (duemilaseicento), oltre gli accessori di legge. In sede di concreta corresponsione delle somme dovute, si dovrà comunque tenere conto (per sottrazione) delle somme già eventualmente versate in ottemperanza al dispositivo della sentenza in epigrafe.
4. In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto in parte (e limitatamente al capo relativo alle spese, secondo quanto indicato retro, sub 3.1.), mentre deve essere respinto per il resto.
Al contrario, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione al grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/04/2013
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