Azione popolare in sostituzione del Comune
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T.A.R. Puglia - Bari - Sentenza 5 ottobre 2017 , n. 1009
L'azione popolare prevista dall'art. 9 del T.U.E.L. è una forma di sostituzione processuale suppletiva e non correttiva dell'azione amministrativa. Difetta di legittimazione attiva se promosso in sostituzione del Comune che abbia partecipato alla predisposizione dei provvedimenti impugnati.
L'azione popolare prevista dall'art. 9 del T.U.E.L. è una forma di sostituzione processuale suppletiva e non correttiva dell'azione amministrativa. Difetta di legittimazione attiva se promosso in sostituzione del Comune che abbia partecipato alla predisposizione dei provvedimenti impugnati.
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N. 1009/2017 Reg. Prov. Coll.N. 983 Reg. Ric.ANNO 2016REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 del codice del processo amministrativo;sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:C. N., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;controComune di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Bonelli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;A.R.O. N.4 - Provincia di Bari, Unione Comuni Alta Murgia - Unicam, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Santeramo in Colle;nei confronti diConsip s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Di Cagno e Alberto Bianchi, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 43;e con l'intervento diad opponendum:T. s.r.l., in proprio e quale mandataria con R. s.r.l., A. s.p.a., rappresentate e difese dall'avvocato Raffaello Giuseppe Orofino, domiciliate ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Puglia - Bari in Bari, piazza Giuseppe Massari, 6;per l'annullamentocon ricorso principale:- della determinazione del Segretario generale dell'ente capofila UNICAM Unioni Comuni dell'Alta Murgia, n. 13 del 7 luglio 2016, avente ad oggetto: "Predisposizione della Relazione ex art. 34 comma 20, D.L. 179/2012, relativamente all'affidamento del servizio Unico dell'ARO 4 Bari";- della convenzione datata 21 agosto 2014 ovvero ed anche 19 settembre 2014, intercorsa tra il Presidente di UNICAM, quale ente capofila dell'ARO 4 Bari, CONSIP spa e MEF, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di svolgimento della procedura di gara per conto dell'associazione dei comuni ed enti facenti parte dell'ARO 4 Bari, per il prezzo, pattuito senza evidenza pubblica, di Euro 250.000,00 (IVA inclusa);- del bando di gara, indetto da Consip s.p.a., su incarico dell'ente capofila UNICAM e nell'interesse dell'aggregazione di enti locali del territorio compreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) 4 Bari, avente ad oggetto "procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari nei comuni rientranti nel territorio dell'ARO BA/4 - Provincia di Bari - id 1594", inviato all'ufficio delle pubblicazioni GUUE in data 13.3.2015 e successive integrazioni e proroghe;- della deliberazione dell'assemblea ARO 4 Bari del 29 novembre 2013 n. 1, avente ad oggetto: "approvazione del Progetto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'ARO 4/BA";- della deliberazione dell'assemblea ARO 4 Bari del 12 dicembre 2014 n. 1, avente ad oggetto: "approvazione modifiche al Progetto relativo al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'ARO 4/BA";- della deliberazione della Giunta UNICAM n. 7 del 14/4//2014, con la quale il medesimo ente, quale capofila dell'aggregazione di enti A.R.O. n. 4 Bari, ha deciso di avvalersi della CONSIP per lo svolgimento delle attività di evidenza pubblica;- di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;con motivi aggiunti depositati il 17 luglio 2017:- della determina di aggiudicazione definitiva intervenuta in data 14 giugno 2017 in favore del costituendo raggruppamento RTI fra: T. s.r.l. - A. s.p.a. - R. s.r.l..Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. e del Comune di Altamura;Visto l'atto di intervento ad opponendum del R.T.I. T. s.r.l., depositato in data 19 giugno 2017;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;Sentite le stesse ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;I. Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, il sig. C. N., cittadino elettore del Comune di Altamura, impugna gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, dichiarando di agire, mediante azione popolare, in sostituzione processuale del medesimo Comune di appartenenza, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), a norma del quale "Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia", chiedendone l'annullamento, in quanto gravemente lesivi per il Comune di Altamura e per i suoi cittadini.I.1 Si sono costituiti per resistere alle avverse pretese Consip s.p.a. ed il Comune di Altamura, deducendo l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.I.2 Ha inoltre spiegato intervento ad opponendum il R.T.I. T. s.r.l., insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso prima ancora che per il suo rigetto nel merito.I.3 Alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 la causa è passata in decisione.II. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione in rito formulata dalle resistenti di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.II.1 L'eccezione è fondata.II.2 L'azione popolare ex art. 9 d.lgs. n. 267/2000 costituisce uno dei casi in cui, in deroga al criterio della titolarità propria e diretta delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, espresso dall'art. 81 c.p.c., è riconosciuta una forma straordinaria di legittimazione processuale, ex lege fondata sul presupposto dell'essere il ricorrente/attore cittadino elettore, ancorché la titolarità delle posizioni giuridiche che si intendono tutelare sia dell'ente locale.Si tratta di un legittimo fenomeno di sostituzione processuale che ha natura sostitutiva o suppletiva e non già correttiva, di modo che la stessa presuppone l'inerzia dell'ente locale cui il cittadino elettore intende sostituirsi, non essendo pertanto ammissibile l'azione popolare in contrasto con la volontà dell'ente (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 2011, n. 4130; sez. V, 29 aprile 2010, n. 2457).II.2.1 Nel caso in esame il descritto presupposto difetta, avendo il comune di Altamura espresso chiaramente la propria volontà attraverso la partecipazione ai procedimenti di adozione dei provvedimenti gravati, così tutelando in detta sede i propri interessi e prestando comunque acquiescenza rispetto agli atti presupposti oggetto di censura.Va da sé che non può certo qualificarsi in termini di inerzia il mancato esercizio, da parte dell'ente resistente, dell'azione invece proposta dal ricorrente, in tesi volta a tutelare gli interessi dell'Amministrazione in funzione sostitutiva, ma, di fatto, avente natura meramente correttiva.II.2.2 Ne consegue, alla luce dei superiori rilievi, l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.II.3 La novità e peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTEAngelo ScafuriL'ESTENSOREMaria Grazia D'AlterioIL REFERENDARIOAlfredo Giuseppe Allegretta Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2017
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