Anche per il giudizio di ottemperanza è applicabile la penalità della mora
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 14 maggio 2012, n. 2744
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 585 volte dal 19/07/2012
Relativamente al giudizio di ottemperanza, è previsto che l'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta. Peraltro, deve ritenersi ammissibile la richiesta inoltrata al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell'applicazione dell'astreinte (penalità di mora), atteso che l'Amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, sicché la coazione indiretta costituita dall'astreinte continuerebbe ad aver un senso.
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