TAR LAZIO: RIMESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL D.LGS. 28/2010 SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Su ricorso dell'OUA e dell'Unione Nazionale Camere Civili, con intervento adesivo dell'Associazione degli Avvocati Romani, Associazione Agire e informare, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ed intervento volontario ad opponendum dell'Associazione Avvocati per la mediazione, Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e Organismo di mediazione ADR Center s.p.a., il TAR Lazio, Sezione prima, con ordinanza 9 marzo/12 aprile 2011, presidente Giovannini, estensore Bottiglieri, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice); nonchè dell'art. 16, comma 1 del medesimo decreto legislativo, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.