Nelle controversie previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, ove non sia stato preliminarmente esperito il procedimento di mediazione, il giudice rileva l'improcedibilità dell'istanza attorea e, contestualmente, assegna un termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, fissando l'udienza nel rispetto del termine dell'art. 6 del medesimo d.lgs. 28/2010. Nel caso di specie era stata presentata domanda di accertamento circa l'intervenuto esercizio del recesso da un contratto di locazione per inosservanza del termine di preavviso, con conseguente richiesta di condanna al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità del canone di locazione.