L'art.5 del d. lgs.28/10 configura la mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ai diritti reali, l'usucapione, rientra nei casi di mediazione obbligatoria, conseguentemente il verbale di concilazione, non può che rientrare nel novero degli atti trascrivibili. Diversamente le parti pur avendo raggiunto l'accordo omologato dal Presidente del Tribunale. Il Conservaote, ha sollevato dubbi, in ordine alla trascrivibilità del verbale di conciliazione, vista la natura di mero negozio di accertamento con efficacia dichiarativa. Pertanto il verbale di conciliazione, non essendo riconducibile ad una delle ipotesi, di cui alla disposizione normativa di cui all' art. 2643 cc.,non può in forza di detta norma essere trascritto.Non avendo il legislatore stabilito, che detto verbale è passibile di trascrizione ex. art. 2657cc.,si osserva in materia di usucapione l'art. 2651cc.,prevede la trascrizione delle sentenze di cui risulta acquistato per usucapione,uno dei diritti indicati dall. art. 2643cc.