Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25 giugno 2012, ha stabilito alcuni principi veramente interessanti e innovativi, che faranno certamente discutere. Si trattava di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il Tribunale aveva assegnato il termine di cui all’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 28/10, per la presentazione della domanda di mediazione. Ebbene, parte opponente si era limitata a depositare tale istanza, senza poi partecipare all’incontro e senza versare le indennità previste dalla norma; invitata poi a giustificare tale comportamento, non è riuscita a presentare dei validi motivi per la mancata partecipazione. Il Tribunale ha stabilito tra le altre cose che: a) Non vi era motivo di inviare la questione alla Corte Costituzionale, perché ha ritenuto, anzi, che la mediazione obbligatoria non violi il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e anzi che essa introduca un ulteriore strumento di tutela, per la cui riuscita è indispensabile l’obbligatorietà; b) il comportamento della parte che non si era presentata in mediazione costituisca frode alla legge, perché posta volontariamente in violazione di una norma imperativa, posta a tutela del giusto processo, e che lo scopo di eludere l’obbligatorietà della mediazione fosse stato efficacemente perseguito dalle parti attrici opponenti, in contrasto con detta norma imperativa. Di conseguenza, applicando a nostro avviso correttamente la legge, anche alla luce dei principi sopra esposti, ha dichiarato improcedibile l’opposizione (con la conseguenza della esecutorietà del d.i. opposto), condannando le parti opponenti al pagamento di € 550,00 in favore del bilancio dello Stato, al rimborso delle spese legali in favore di parte opposta, ma anche al pagamento, sempre in favore di questa, di 1460,30 ex art. 96 c.p.c. Non vorremmo essere nei panni di chi, probabilmente contrario alla Mediazione, ha consigliato agli opponenti di non partecipare al relativo procedimento… Al link seguente il commento e la sentenza integrale: La mancata partecipazione alla mediazione è frode alla legge