Il verbale della conciliazione è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, anche se le parti non lo scrivono. È più tutelato, quindi, chi deve incassare somme a seguito di una procedura di mediazione. Questo l'effetto del decreto del Tribunale Varese, sezione I civile, del 12 luglio 2012, che ha applicato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28/2010. Al termine della mediazione, se le parti conciliano, si stende il verbale di accordo. Se tutto procede senza intoppi, le parti danno esecuzione spontanea all'accordo stesso e non si verificano strascichi giudiziari. Può essere, invece, che le cose non filino liscio. A questo punto l'interessato all'esecuzione dell'accordo può rivolgersi al tribunale per l'omologazione. L'articolo 12 del decreto 28/2010 prevede che il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione. Inoltre il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel decreto del tribunale di Varese, il giudice rileva che nell'ambito della mediazione, le parti, quando definiscono la vertenza, concludono un contratto; e l'accordo rimane un contratto anche quando si ottiene dal tribunale l'omologa. Questa precisazione, in apparenza, potrebbe portare a sostenere che non sia possibile iscrivere l'ipoteca giudiziale, che presuppone un provvedimento del magistrato. Ciononostante la legge ha attribuito all'accordo la possibilità di divenire titolo per l'ipoteca giudiziale, anche se le parti nulla hanno detto o si sono dimenticati di inserirlo. Da ciò il tribunale conclude che la previsione di cui all'articolo 12 va riferita all'accordo eventualmente contenuto nel verbale, ma non ad atti diversi. Quindi è il legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l'ipoteca iscritta con l'accodo di mediazione sia "giudiziale". L'articolo 12 citato è una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l'interpretazione nel senso di ritenere l'iscrizione, per l'appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all'accordo e non al decreto. La norma presenta un difetto di formulazione, perchè attribuisce la qualifica di ipoteca giudiziale a un'ipoteca su un atto contrattuale. Ma si capisce l'obiettivo della legge: favorire la mediazione ed evitare che l'accesso all'ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia nell'accordo.