l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria; in tanto l'effettuato richiamo alle norme del codice di rito ivi contenuto può trovare applicazione, in quanto tale richiamo sia specifico e relativo alle modalità di introduzione della domanda di arbitrato, ed è lecito desumere la volontà delle parti al riguardo anche dal complesso delle norme procedurali pattiziamente stabilite, salva, nel caso di mancata menzione, in detto atto, di apposita procura al difensore che abbia personalmente avanzato la richiesta, la facoltà della controparte di esigere la ratifica dell'operato di questi.