Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e 16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale 18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011, n. 145.
Corte Costituzionale. Sentenza n. 272/2012. Deposiatata il 6 dicembre 2012
Avv. Giuseppe Versace
di Bologna, BO, Italia
Letto 266 volte dal 07/12/2012
La Corte Costituzionale. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.
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