Secondo la precitata norma, “le disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis della l. n°639/1996 (…) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 cpc, liquida l’ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione di appartenenza”. 3.2.4.1) – Come annotato dalla dottrina, la riferita norma interpretativa, ha risolto il problema della sussistenza del potere della Corte dei conti di “liquidare (essa stessa) l’ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 cpc,”, ma nel contempo ha ingenerato ulteriori e nuovi dubbi sull’effettiva portata applicativa della norma interpretata. In pratica, la norma interpretativa ha posto il problema di stabilire: a) cosa debba intendersi per “proscioglimento nel merito”, posto che la norma interpretata parlava di “proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della l. n°20/1994”; b) se gli “onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto” esauriscano tutte “spese legali” liquidabili dalla Corte dei conti, laddove le altre possono essere chieste direttamente all’ “Amministrazione di appartenenza”, atteso che la norma interpretata parlava di “spese legali” complessivamente intese; c) quale sia il rapporto che intercorre tra la liquidazione operata dal Giudice della responsabilità erariale ed “il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, da esprimere – come la stessa norma interpretativa precisa – sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione di appartenenza”; parere che – detto per inciso – rappresenta una assoluta novità della norma interpretativa e non può valere che per il futuro (v. Cass. SS.UU. n°8455/2008). 3.2.4.2) – La giurisprudenza, in verità, col tempo ha dissipato la quasi totalità dei dubbi posti dalla riferita norma interpretativa, precisando: a1) quanto al concetto di “proscioglimento nel merito”, che esso non altera l’originaria espressione: “proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della l. n°20/1994” (ovviamente nel testo introdotto dalla l. n°639/1996), propria della norma interpretata, e perciò non danno diritto a rimborso i “proscioglimenti” che non giungono ad un “accertamento nel merito dell’insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa: danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave”, come quelle dichiarative della prescrizione (v., testualmente, SS.RR. sent. n°3-QM/ 2008), o che si concludono con pronunce di rito (v. per tutte Sez. III^ Centrale App. n°483/2010) o anche di sola giurisdizione (v. per tutte Sezione Umbria n°193/2008); b1) che l’espressione: “onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto” non ha inteso ridurre l’ambito concettuale generale delle spese legali liquidabili dal giudice della responsabilità erariale, quale desumibile dalla norma interpretata, “in ragione dell’esplicito richiamo operato dalla menzionata norma interpretativa all’art. 91 cpc”, per cui “bisogna avere riguardo a tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo” (v., testualmente, Sezione I^ Centr. App. n°428/2008); c1) che, quanto al “parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato”, esso “resta confinato nella fase amministrativa conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di (pronuncia ad hoc sulla) congruità delle eventuali spese legali aggiuntive per studio e notifica della sentenza assolutoria, (o) per assistenza avanti all’autorità amministrativa deputata al rimborso, etc., correlate all’attuazione di quel pronunciato”.(cfr, ancora una volta testualmente, Sezione I^ Centr. App. n°428/2008). 3.2.4.3) – Da notare che l’Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n°55/2008, ha sostanzialmente concordato con la linea giurisprudenziale di cui alla precedente lettera c1), mentre la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle lettere c1) e b1), che : “la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile (…) è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare, da compiere, su parere dell’Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell’ Amministrazione di appartenenza”, le controversie sul quale (provvedimento) “esulano dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartengono a quella del giudice del rapporto di lavoro” (v. SS.UU. n°6996/2010). 3.2.4.4) – Quanto, tuttavia, all’ambito concettuale dell’espressione: “proscioglimento nel merito”, che come appena detto “costituisce il presupposto di un credito” per il convenuto assolto, la giurisprudenza della Corte dei conti è rimasta divisa, pur dopo i chiarimenti offerti dalle SS.RR. con la sent. n°3-QM del 27/6/2008 (“accertamento nel merito dell’insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa: danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave”) continuando a registrarsi sentenze che hanno negato il “rimborso delle spese legali” ovvero, ma è la stessa cosa, hanno “compensato” le spese medesime in presenza di assoluzione per mancanza di colpa grave (v. per tutte la stessa Sez. I^ n°428 del 15/10/2008 già citata). 3.2.5) – In siffatto contesto è, dunque, intervenuto l’art. 17, comma 30-quinquies della l. n°102/2009, che ha posto il divieto di compensare “le spese di giudizio”, a completamento della norma interpretativa di cui all’art. 10-bis, comma 10, della l. n°248/2005. 3.3) – Ebbene, alla stregua di tale divieto, il gravame in epigrafe non può che essere accolto, avendo i primi giudici disposto la compensazione delle spese tra le parti, in forza –come detto – dell’assoluzione degli odierni appellanti per carenza di colpa grave. Una volta accertata la carenza della colpa grave, l’assoluzione ha il valore di un “proscioglimento (pieno) nel merito”, idoneo ad escludere un qualsivoglia “conflitto di interessi” con l’ Amministrazione di appartenenza (ex SS.RR. n°3-QM/2008), o – altrimenti detto – equivale ad un “proscioglimento ai sensi (del) comma 1 dell’art. 1 della l. n°20/1994” (ex SS.RR. n°22-A/1998).