In caso di revoca della procura per telefono è illegittima l’azione di incasso delle competenze trattenendo somme di spettanza dell’assistito. Il caso riguarda la condotta del professionista, non improntato alla lealtà e alla correttezza pretesi dal codice deontologico, al quale era stata revocata la procura generale già conferitagli dal cliente, che ha trattenuto parte della somma riscossa nell’esecuzione del mandato revocato.