Non paga l’IRAP l’avvocato che svolge collaborazioni in diversi studi professionali non propri.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 21 ottobre 2013, n. 23719
Avv. Giovanni Luca Simone
di Foggia, FG
Letto 173 volte dal 13/12/2013
La Corte di cassazione, con la sentenza 23719/2013, ha fra l’altro chiarito che la prova dell’assenza di organizzazione oltre che dal quadro RE, allegato alla dichiarazione dei redditi, possa essere fornita con altri documenti inerenti l’attività(fatture con cadenza mensile rilasciate da uno studio ecc.),se rilevanti ai fini dell’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione dell'avvocato.
Non paga l’Irap l’avvocato che svolge collaborazioni in diversi studi professionali non propri. Gli elementi integrativi del presupposto di imposta (autonoma organizzazione) ricorrono quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ne consegue che il requisito della "autonoma organizzazione" non può essere implicitamente desunto dalla nozione di abitualità, né deve essere inteso in senso soggettivo come “auto-organizzazione” creata e gestita direttamente dal professionista in quanto esente da vincoli di subordinazione (propri del lavoro dipendente), ma deve essere intesa in senso oggettivo come apparato distinto dalla persona del professionista, costituito dall’aggregazione di beni strumentali e/o risorse umane.
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