Mandato professionale, pagamento competenze, prescrizione.
Tribunale di Nola, Sentenza del 18.12.2007.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 2758 volte dal 03/10/2012
Nel caso in esame la debitrice ha eccepito l’avvenuto pagamento degli importi pretesi, in tal modo ammettendo implicitamente la sussistenza dei relativi crediti: perciò, il creditore è stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova a riguardo … In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo sarebbe da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso per un professionista decorrerebbe dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il TRIBUNALE DI NOLA, II Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Sig. Dott. A. S., all’udienza del 18.12.2007, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6746/2005 R.G., vertente tra
Meviox, rappresentata e difesa dall’Avv. …, giusta procura a margine della citazione, con il quale domicilia in Volla … presso lo Studio Legale del Procuratore,
CONTRO
Caios, rappresentato e difeso dagli Avv.ti …, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, con cui elettivamente domicilia in Brusciano … presso l’Avv. … , dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato Meviox proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n.1334/2005, emesso dal Tribunale di Nola il 15.07.2005 e notificato il 26.07.2005, in forza del quale essa parte attrice era stata condannata a pagare la somma di Euro 2.580,00, oltre interessi legali e spese del procedimento, a favore dell’opposto.
Deduceva l’opponente che il credito azionato era prescritto ex art. 2956 c.c. e, comunque, era stato già soddisfatto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza dell’1.12.2005 si costituiva Caios, il quale richiedeva il rigetto dell’avverso dedotto con conferma del decreto impugnato.
Negata la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, senza che fosse espletata alcuna attività istruttoria, era chiamata per la precisazione delle conclusioni all’udienza 18.12.2007.
A tale ultima udienza il Giudice invitava le parti alla successiva discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c., esaurita la quale, veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
L’opposizione, così come proposta, è parzialmente fondata, andando, per l’effetto, revocato il Decreto Ingiuntivo impugnato.
L'opposizione a Decreto Ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell’opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell’opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. 4.12.1997, n.12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella fattispecie Caios, commercialista, ha avanzato in via monitoria un diritto di credito costituente il corrispettivo di alcune sue prestazioni rese a favore di Meviox in adempimento di incarico professionale.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione Civile, Sez. Un., 30 Ottobre 2001, n.13533).
Sennonchè, nel caso in esame la debitrice ha eccepito l’avvenuto pagamento degli importi pretesi, in tal modo ammettendo implicitamente la sussistenza dei relativi crediti: perciò, il creditore è stato esonerato dal fornire ogni ulteriore prova a riguardo, principio di non contestazione ex pluribus, Cassazione Civile, Sez. II, 26 Gennaio 2005, n.1554; Cass. n.14880/2002, Cass. n.13814/2002, Cass. n.13904/2000).
Tuttavia, la stessa Meviox ha allegato l’avvenuto pagamento eccependo contestualmente l’eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti azionati, per avvenuta decorrenza del termine triennale ex art. 2956 dall’erogazione delle prestazioni d’opera ricevute.
Ebbene, l’eccezione è fondata solo in parte.
L’opponente, invero, non ha contestato le asserzioni che l’Caios ha addotto a fondamento del ricorso monitorio, cioè che egli aveva provveduto su suo incarico a compiere nel suo interesse le seguenti attività: redazione della dichiarazione dei redditi dal 1992 al 2002; redazione delle dichiarazione ICI per gli anni 1993-1995-2000; rappresentanza tributaria per sgravio cartelle relative al modello 740/90 e modello Unico 2000; cura delle dichiarazioni di successione di Lxx del 1994 e di riapertura della medesima del 15.3.1995, 4.6.1997,23.7.2003.
Ma opponeva che, quantomeno per le prestazioni compiute fino al 2000, fosse ormai intervenuta la causa estintiva di cui all’art. 2956 c.c. .
Ora, è noto che, in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo sarebbe da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso per un professionista decorrerebbe dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 1992; Cass. 17.4.1981 n. 2333).
Per cui, essendo venuto pacificamente a cessare lo svolgimento del mandato professionale del ricorrente solo nel 2003, data dell’ultima prestazione, la prescrizione, a seguire il predetto orientamento, non avrebbe potuto decorrere che da quel momento.
Tuttavia, nella fattispecie questo principio non può soccorrere.
Infatti, a ben vedere esso postula che le singole attività professionali da remunerare siano chiaramente riconducibili ad un unico originario contratto d’opera, incarico, essendo quest’ultimo il vero elemento cementificatore delle prestazioni, sì da farle divenire una entità unitaria che, seppur divisibile in diversi momenti, resta suscettibile di essere considerata globalmente ai fini della prescrizione.
Nel caso in esame, però, questo non può valere per tutti i servizi addotti dall’Caios.
Egli, infatti, pur avendo allegato di aver svolto stabile attività di consulenza contabile nei confronti di Meviox, ha in realtà erogato con continuità e senza interruzioni esclusivamente le prestazioni di consulenza relative alle denunzie dei redditi dal 1992 al 2002 .
Invece, con riferimento alla redazione delle dichiarazioni ICI per gli anni 1993-1995-2000, alla rappresentanza tributaria per sgravio cartelle relative al modello 740/90 e modello Unico 2000, nonché, alla cura delle dichiarazioni di successione di Curti Lxx, la sua attività non è stata né continua, né assidua, visto che il professionista solo occasionalmente è stato investito dalla sua cliente per tali ulteriori pratiche, come può evincersi chiaramente dall’intermittenza della sua attività.
Perciò, egli riceveva tali ulteriori incombenze solo quando la Meviox ne ravvisava man mano la necessità: altrimenti non si spiegherebbe, ad esempio, la ragione per cui l’ICI era curata dal Caios solo per tre anni (1993-1995-2000) sui 10 di durata del rapporto professionale con la debitrice (1992/2002).
Il che consente di affermare che, con l’originario mandato, in realtà la Meviox non poteva che aver commesso al professionista il controllo, soltanto, delle sue denunzie dei redditi, infatti sempre assolto dal medesimo, mentre con riferimento agli ulteriori adempimenti Caios doveva aver ricevuto volta per volta singole ulteriori richieste.
E ciascuna di queste non potevano che integrare distinti, puntuali ed nuovi incarichi professionali rispetto a quello originario, spiegandosi così le interruzioni di talune prestazioni e la singolarità di altre.
Tanto acclarato, va da sé che solo per le denunzie dei redditi la prescrizione ex art. 2956 c.c. può essere fatta decorrere dal 2002, valendo rispetto ad esse il principio di unitarietà sopra ricordato: per cui, a fronte di una messa in mora del 2004, nessuna estinzione maturava.
Di contro, possono ritenersi prescritte ex art. 2956 c.c. per avvenuto decorso del triennio di Legge i compensi relativi alla redazione delle dichiarazione ICI per gli anni 1993-1995-2000, nonché, alla cura delle dichiarazioni di successione di Lxx del 1994 e di riapertura della medesima del 15.3.1995 e del 4.6.1997, in quanto riconducibili ad incarichi autonomi che andavano remunerati a partire dal compimento di ciascuno di essi.
Mentre, i corrispettivi della rappresentanza tributaria per sgravio cartelle relative al modello 740/90 e modello Unico 2000, 14.10.2003, in atti, nonché della dichiarazione di riapertura della successione di Lxx del 23.7.2003, riferendosi a prestazioni compiute poco prima della messa in mora del 2004, evidentemente non si sono prescritti.
Tanto acclarato in tema di prescrizione, va ulteriormente rilevato come la debitrice, avendo dedotto in via subordinata l’avvenuto pagamento dei crediti azionati, era gravata del relativo onere dimostrativo ex art. 2697 c.c.: essa, tuttavia, nulla ha provato in ordine al fatto estintivo, l'avvenuto pagamento, eccepito mediante l’atto di opposizione.
Né la stessa può dolersi in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta per provare il predetto pagamento.
E’ noto, infatti, che, secondo il combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., i pagamenti il cui valore ecceda gli Euro 2,58 non sono dimostrabili mediante prova testimoniale e che, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dalle norme richiamate, non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.12111 del 19/08/2003.
In definitiva, il compenso non prescritto per l'incarico professionale pacificamente svolto può essere liquidato sulla base di quanto stabilito dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, attesa la mancata prova di diversa clausola di determinazione pattuita dalle parti nel contratto ex art. 2233 c.c. (Cassazione Civile, Sez. II, 29 Gennaio 2003, n. 1317).
Sicchè, esso potrà essere determinato sulla base della parcella depositata in atti dal dott. Caios così come vistata dall’Ordine dei Commercialisti, decurtata solo in ragione delle pretese prescritte.
E potrà riconoscersi al creditore la complessiva somma di Euro 1.520,00 (1200,00 denuncia redditi + 240,00 rappresentanza tributaria + 80,00 riapertura successione), oltre IVA e Cassa come per Legge.
Il parziale accoglimento dell’opposizione, imporrà, da un lato di revocare il decreto opposto (Cassazione Civile, Sez. III, 15 Luglio 2005, n.15026) e condannare l’ingiunta per quanto di ragione, dall’altro di compensare integralmente le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1334/2005, emesso dal Tribunale di Nola il 15.07.2005 e notificato il 26.07.2005;
- Condanna Meviox a pagare in favore di Caios la somma di Euro 1.520,00, oltre IVA e Cassa come per Legge, quale compenso professionale, oltre interessi legali dalla domanda, come richiesto;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in NOLA il 18.12.2007; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
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